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Sistri, parte la seconda fase. In arrivo decreto per esentare imprese ed enti fino a 10 dipendenti

Sistri, parte la seconda fase. In arrivo decreto per esentare imprese ed enti fino a 10 dipendenti

Dal 3 marzo 2014 scatta l'obbligo di utilizzo del Sistri (Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) anche per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per il trasporto dei rifiuti pericolosi in conto proprio.
In base a quanto disposto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono tenuti ad aderire al Sistri i seguenti soggetti:
a) “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
b) “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
c) in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
d) “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
e) “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
f) “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Sono invece esclusi dall’obbligo di adesione al Sistri i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione). Tali soggetti possono aderire al Sistri su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.
1° ottobre
Il 1° ottobre 2013 l'obbligo di utilizzo del Sistri è scattato per:
a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.
3 marzo 2014
Per gli enti e i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, l'operatività del Sistri prende avvio da oggi 3 marzo 2014. L’obbligo di adesione al Sistri decorre dal 3 marzo 2014 anche per il trasporto dei rifiuti pericolosi in conto proprio.
Sanzioni slittano al 1° gennaio 2015
Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (n. 150/2013), è stato posticipato al 1° gennaio 2015 il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al Sistri che, pertanto, non si applicano fino al 31 dicembre 2014.
Decreto per esentare le imprese e gli enti fino a 10 dipendenti
Il 28 febbraio scorso il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare ha diramato uno schema di decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al Sistri gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti. Questo decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. “Le istanze avanzate dai 'piccoli produttori' sono tenute nella massima considerazione. E’ infatti in via di perfezionamento un decreto che assoggetta al Sistri solo imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti con più di 10 dipendenti nei settori dell’industria, artigianato, commercio e servizi. Il decreto inoltre contiene altre semplificazioni finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare un “decollo” della fase 2 sistema che sia meno problematica possibile”, ha spiegato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.
Per i professionisti niente obbligo di adesione al Sistri
Con la circolare n. 1/2013 del Minambiente, è stato precisato che per “enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi” si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, dall'obbligo di adesione al Sistri sono esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese, cioè i professionisti.
La copia della scheda “movimentazione” non sostituisce il formulario
Nel quadro sinottico relativo agli aspetti normativi del Sistri, pubblicato sul sito www.sistri.it, il Ministero ha precisato che fino a quando non entrano in vigore le sanzioni relative al Sistri, la copia della scheda “movimentazione” non sostituisce il formulario.
Rifiuti quantificabili anche in volumi
Nella scheda Sistri la quantificazione del rifiuto può essere espressa anche con il volume. Le procedure di riallineamento devono riguardare anche i delegati. In corso di valutazione sui tavoli tematici la duplicazione scheda movimentazione per conferimenti periodici (LEGGI TUTTO).