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Nuovi requisiti per il Responsabile Tecnico della gestione rifiuti

In data 30 maggio 2017 è stata emanata, dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, la Deliberazione n. 6/2017 avente ad oggetto “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 D.M. 120/2014” che è entrata in vigore il 16 ottobre 2017, con la quale si è provveduto a definire “le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché … precisare la natura dell’esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l’iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte”.

COSA CAMBIA

Si passa da un sistema in cui per diventare Responsabile Tecnico della gestione rifiuti bisognava necessariamente seguire corsi (ed ottenere il relativo attestato) da solo alcuni enti accreditati, ad un altro sistema in cui l’utente deve prepararsi per proprio conto a sostenere gli esami (verifiche) presso le stesse sedi regionali dell’Albo. Nel nuovo sistema sono inoltre previste verifiche periodiche di aggiornamento.

 È utile ricordare che il Responsabile Tecnico è una delle condizioni necessarie per essere iscritti all’Albo gestori. Si tratta di una figura determinante all’interno dell’organizzazione aziendale al punto che, laddove venisse a mancare, le Sezioni dell’Albo sono chiamate ad avviare un procedimento disciplinare diretto alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dell’impresa, ad esclusione per la categoria 2 bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) ove non è prevista la figura del Responsabile Tecnico e pertanto non è soggetto a tali delibere.

VERIFICHE

Quali sono gli argomenti della verifica? La verifica consisterà in una prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 inerenti il modulo specialistico. Per superare tale verifica bisognerà rispondere correttamente ad oltre l’ 80% delle domande a risposta multipla.

Le materie sono riportate nell’allegato “C” alla delibera n. 6. I quiz, approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati nel sito dell’albo nazionale e sono suddivisi tra argomenti di carattere generale sulla normativa dei rifiuti e ambientale (che rappresentano il modulo generale obbligatorio per tutte le categorie), e argomenti afferenti i moduli specialistici: trasporto dei rifiuti categorie 1, 4 e 5), commercio e l’intermediazione (categoria 8), bonifica dei siti (categoria 9) e bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10)

Che validità ha la verifica?

La verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del suo superamento. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità che, come dispone la delibera, decorrerà sempre dalla data di scadenza della verifica iniziale. E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. In tale periodo, sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo. La delibera n. 6, all’art. 2, comma 3, pone un vincolo in caso di mancato superamento della verifica, impedendo al candidato di poter sostenere nuovamente la verifica, per il medesimo modulo, non prima che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.

E per i Responsabili Tecnici in carica alla data di entrata in vigore della nuova disciplina?

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono comunque obbligati all’aggiornamento quinquennale. La verifica di aggiornamento può essere sostenuta a partire dal 2 gennaio 2021, quindi ben oltre un anno prima della scadenza come avverrà poi con la disciplina a regime come disposto sempre dalla stessa delibera.

Calendario delle prossime verifiche

La prima data di Verifica per l’Abruzzo è fissata al 3 Maggio 2018. Per essere ammesso alle verifiche è necessario dimostrare i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del DM 120/2014.

2) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017.

3) aver provveduto al versamento del contributo di 90 euro alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all’organizzazione della verifica.

API SOLUZIONI nel caso vi siano un numero di richieste adeguato, ha in preparazione un percorso formativo di preparazione tecnica per la partecipazione alle sessioni di verifiche. I corsi di preparazione all’esame, sono articolati in un modulo base, propedeutico e obbligatorio per tutte le categorie, e moduli di specializzazione per le diverse categorie:

MODULO BASE (propedeutico e obbligatorio per tutte le categorie)

MODULO DI SPECIALIZZAZIONE: CAT. 1-4-5

(Raccolta e Trasporto Rifiuti)

MODULO DI SPECIALIZZAZIONE: CAT. 8

(Intermediazione e Commercio rifiuti)

MODULO DI SPECIALIZZAZIONE: CAT. 9

(Bonifica dei Siti)

MODULO DI SPECIALIZZAZIONE: CAT. 10

(Attività di Bonifica di beni contenenti amianto)

Si allegano la nuova normativa dell' Albo e le delibere N. 6 e 7.

Per Maggiori informazioni è possibile cliccare sull'immagine

 

Allegati:
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