MODIFICAZIONI APPORTATE DPCM N.185/16 PER NASPI E AMMORTIZZATORI IN DEROGA

NASPI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L’art.2 ,comma 1, lett.e) del DPCM 185/2016 ha aggiunto al testo deldec.legvo n.148/15 all’articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis.,a-ter e 4-quater ,in base ai quaòli  risulta che ,dall’8.10,201,con riferimento agli eventi di disoccupazione  verificatisinel 2016 e limitatamente ai lavoratori con  qualifica  di  stagionali dei settori produttivi del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia  inferiore  alla  durata ottenuta disapplicando  il  secondo  periodo  del  comma  1  di  tale articolo  relativamente  alle  prestazioni  di   disoccupazione,   ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese,  a condizione che la differenza nelle durate  cosi’  calcolata  non  sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso,  la  durata  della  NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non  puo’  superare  il limite massimo di quattro mesi.

Cassa integrazione o mobilità in deroga

L’art.2,comma 1 lett.f) del DPCM n.185/2016  all’articolo 44 deldec.legvo n.148/15 ,  ha  apportato la seguente modificazione:dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale  e di mobilita’, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in  misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui  agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza  a  tale  quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico  delle finanze regionali o delle  risorse  assegnate  alla  regione  o  alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti  con  la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1,  comma  253,  della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  destinandole  preferibilmente  alle aree di crisi  industriale  complessa  di  cui  all’articolo  27  del decreto-legge 22 giugn o 2012, n.  83,  convertito  con  modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta’ di  destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica  attiva  del lavoro. Il presente  comma  e’  efficace  anche  con  riferimento  ai provvedimenti di assegnazione  delle  risorse  alle  regioni  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano gia’ emanati  per  gli  anni 2014, 2015 e 2016, con  esclusione  delle  risorse  gia’  oggetto  di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;

2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di  euro» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»; 

3) dopo il comma 11 e’ aggiunto il seguente:


«11-bis. In deroga all’articolo 4,  comma  1,  e  all’articolo  22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di  216  milioni  di euro per l’anno 2016, previo accordo stipulato  in  sede  governativa presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo’ essere concesso un ulteriore  intervento  di  integrazione  salariale straordinaria, sino al  limite  massimo  di  12  mesi,  alle  imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta  alla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  ai  sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134.  Al  fine  di
essere ammessa all’ulteriore  intervento  di  integrazione  salariale straordinaria l’impresa presenta un piano di  recupero  occupazionale che  prevede  appositi  percorsi  di  politiche  attive  del   lavoro concordati con  la  regione  e  finalizzati  alla  rioccupazione  dei lavoratori, dichiarando contestualmente di  non  poter  ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ne’  secondo  le disposizioni  del  presente  decreto  ne’  secondo  le   disposizioni attuative dello stesso. All’onere derivante dal primo periodo, pari a 216  milioni  di  euro  per  l’anno  2016,   si   provvede   mediante corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di   spesa   di   cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e  dall’articolo  1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.


Entro quindici  giorni  dall’entrata   in   vigore   della   presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro  e  delle politiche  sociali  l’assegnazione  delle   risorse   necessarie   in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite  tra  le regioni in base alle richieste, entro il limite  massimo  complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l’anno 2016. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa,  con  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e trasmette relazioni  semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze».

Con tale misura la copertura degli ammortizzatori in deroga potrà arrivare a 4 mesi e mezzo nel corso del 2016.

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