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Circolare UNIONCHIMICA Maggio 2018

Al fine di supportare le imprese in merito ad argomenti come il REACH, Regolamento CLP, Biocidi ecc. Unionchimica ha previsto di predisporre ed inviare periodicamente una circolare dove cercherà di riassumere le principali novità d’interesse per le imprese.

Rettifica del Reg. (UE) 2016/1179 (nono ATP del Reg. CLP)

E’ stata pubblicata la rettifica del nono ATP relativamente all’applicazione dei fattori M  per i composti del rame

Si comunica che la Commissione Europea ha emesso la rettifica del Reg (UE) 2016/1179 contenente le modifiche al considerando 5 (pag. 11) e alla frase introduttiva a pagina 19 (lettera c dell’allegato).

Per quanto riguarda il Considerando 5 la versione iniziale del Regolamento prevedeva il testo seguente: “I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.”

La versione rettificata, che dunque deve essere presa in considerazione è:

“È tuttavia opportuno non includere i proposti fattori-M concernenti il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.”

I fattori M presenti nella tabella 3.1 dell’Allegato devono essere pertanto applicati solamente per la tossicità acuta per l’ambiente e non per quella cronica.

Per quanto riguarda la frase introduttiva presente a pagina 19 dell’Allegato, lettera c), la versione precedente che recitava:

“Le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine dei numeri di indice:»   è stata modificata come segue:

“Le voci seguenti sono inserite secondo l'ordine dei numeri di indice:”  

Fonte:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1179R(02)&from=IT

Alert | Nota concernente il nuovo “Regolamento sulle misure e i requisiti

dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”

Riportiamo la nota del Ministero della Salute Italiano.

Alle ditte interessate si ricorda che, come dal nostro Alert pubblicato lo scorso 18 Aprile 2018, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 (GU Serie Generale n. 88) è stato pubblicato il Decreto concernente il “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”.

In data odierna è stata pubblicata, sul sito del Ministero della Salute, una nota esplicativa nella quale si ricorda che il Decreto entrerà in vigore il 1° Maggio 2018 e dal giorno successivo sarà consentito l’uso non professionale dei prodotti autorizzati in maniera conforme al suddetto regolamento.

Le ditte sono quindi invitate a presentare un’istanza di modifica dell’etichetta dei prodotti non oltre il 16 giugno. In caso di mancato adeguamento delle etichette, i prodotti al 16 agosto risulteranno ad esclusivo uso professionale e pertanto non potranno essere venduti ad acquirenti non dotati di abilitazione di cui all’Art. 9 del citato D.lgs. n 150/2012.

Fonte:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=64151&pa rte=1%20&serie=null

Pubblicato nono emendamento sui materiali plastici a contatto alimentare

Si modificano le normative che riguardano i materiali plastici a contatto alimentare

E’ stato pubblicato il 18 gennaio 2018 il Regolamento (UE) 2018/79, l’aggiornamento che modifica il Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull’utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate.

In particolare l’EFSA ha dato parere favorevole sulle seguenti sostanze:

  • Copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell’acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butanediol.
  • Monomero 2,4,4′-trifluorobenzofenone.
  • Monomero 2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1-pentene.
  • Ossido di tungsteno quando l’additivo è utilizzato come agente di riscaldamento nel polietilene tereftalato (PET) con limite di migrazione specifico (SML) 0.05 mg/kg.
  • Miscela di alcanammidi C14-C18 metil-ramificate e lineari derivate da acidi grassi.

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore dell’odierno regolamento, possono essere immessi sul mercato fino all’8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. Il regolamento entrerà in vigore il 9 febbraio 2018.

Fonte: Eur Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0079&rid=1

Bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Pubblicato il Regolamento (UE) 2018/213 

relativo all'utilizzo del Bisfenolo A che modifica il Reg. (UE) 10/2011

È stato pubblicato il 12 febbraio 2018 il Regolamento 2018/213 della commissione relativo all'utilizzo del Bisfenolo A (2,2-bis(4-idrossifenil) propano con n. CAS 80-05-7) in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011.

L'utilizzo del Bisfenolo A (BPA) come monomero nella produzione di materiali e oggetti di materia plastica è autorizzato dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione. La sostanza è soggetta ad un limite di migrazione specifica (LMS) di 0,6 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha però riesaminato le informazioni scientifiche e ha aggiornato il proprio parere sul BPA, pertanto per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. è stato abbassato il vecchio limite di migrazione ad un nuovo limite di 0,05 (mg/kg).

Benché l'LMS stabilito serva da base per la gestione globale dei rischi rappresentati dal BPA, permangono alcune incertezze scientifiche sulla natura dei potenziali effetti negativi, in particolare riguardo alla fase dello sviluppo. Sono pertanto state adottate ulteriori misure cautelative per i gruppi più vulnerabili della popolazione, per cui gli effetti sullo sviluppo potrebbero essere irreversibili e permanenti, quindi soprattutto per i lattanti (con età inferiore ai 12 mesi) e per i bambini nella prima infanzia (con età da 1 a 3 anni), categorie normate e tutelate nel regolamento (UE) n. 609/2013.

A tal fine, il BPA non dove migrare dalle vernici o dai rivestimenti applicati ai materiali e agli oggetti specificamente destinati a venire a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Quindi il BPA non deve essere presente in formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, a bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia.

Gli operatori economici dovranno redigere una dichiarazione di conformità che riporti le informazioni al fine di identificare facilmente i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti. La dichiarazione dovrà essere conforme all’allegato I del Reg. (UE) 2018/213.

Su richiesta di un'autorità competente nazionale, l'operatore economico deve mettere a disposizione l'opportuna documentazione giustificativa, comprovante la conformità. La documentazione deve contenere le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.

I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte. Il presente regolamento entrerà effettivamente in vigore a decorrere dal 6 settembre 2018.

Fonte: EFSA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0213&from=EN