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Apprendistato: più facile, verso il rilancio

Via libera alle semplificazioni dell'apprendistato. Per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre con il contratto di mestiere non è più obbligatorio il piano formativo individuale, mentre la registrazione della formazione acquisita può avvenire secondo lo schema del libretto formativo del cittadino.
Le imprese con unità produttive in diverse regioni inoltre possono applicare un'unica disciplina: quella della regione della sede locale. Le facilitazioni, previste dal dl n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 (decreto lavoro), sono divenute operative per l'inutile decorso del termine del 30 settembre entro cui la Conferenza stato-regioni poteva definirne le linee guida.
Il decreto lavoro. La semplificazione tocca il contratto professionalizzante, o contratto di mestiere, che consente di assumere lavoratori tra i 18 e 29 anni di età e che ha durata massima di tre anni (cinque nel caso di artigiani). Il decreto lavoro aveva affidato alla Conferenza stato-regioni il compito di approvare entro il 30 settembre le linee guida per una disciplina uniforme e nazionale sull'offerta formativa pubblica. E aveva inoltre prestabilito che, in mancanza dell'adozione delle linee guida, le deroghe avrebbero trovato diretta applicazione. Martedì sera, nell'intervento alla presentazione del Cnel del rapporto sul mercato del lavoro, il ministro del lavoro, Enrico Giovannini, ha annunciato che la Conferenza stato-regioni non ha adottato le linee guida. Di conseguenza, come precisato dalla circolare n. 35/2013 del ministero del lavoro, le semplificazione trovano applicazione a partire dalle assunzioni fatte dal 1° ottobre.
Apprendistato (un poco) più facile. Le semplificazioni (indicate in tabella) sono «deroghe» alle norme del T.u. apprendistato (dlgs n. 167/2011). La prima concerne il Pfi, il piano formativo individuale, che resta dovuto solamente per la formazione e acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche. La novità, però, ha precisato il ministero, lascia intatto l'obbligo di svolgimento della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. La permanenza dell'obbligo deriva dalla previsione, nel caso di imprese multi-localizzate (terza semplificazione), della possibilità di applicare la disciplina della regione in cui l'impresa ha la sede legale, «disciplina che non può che evidentemente identificarsi in quella concernente l'offerta formativa pubblica». Peraltro, ha detto ancora il ministero, il richiamo ad un'unica disciplina per l'acquisizione di competenze di base e trasversali va intesa «principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione». In ogni caso, ciò non dovrà comportare un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese.
Per quanto riguarda la semplificazione sulla registrazione della formazione, il ministero ha precisato che il documento deve riportare i «contenuti minimi» del dm 10 ottobre 2005, ossia i contenuti che nel libretto formativo del cittadino fanno riferimento alle «competenze acquisite in percorsi di apprendimento» (sezione 2). Resta salvo l'eventuale utilizzo di diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

 (di Daniele Cirioli - Italia Oggi 3 ottobre 2013)