Da COLACI'S BLOG di Francesco Colaci: Sentenza cassazione relativa licenziamento per attività lavorativa extra dipendente in malattia

La sentenza sotto riportata riguarda il caso di un dipendente assente dal lavoro per malattia, scoperto, attraverso lev ripres effettuata dal detcive incaricato dall‘azienda di appartenenza, a prestare attivita’ lavorativa extra, dopo aver ricevuto altre contestazioni e subito specifiche sanzioni disciplinari

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Sentenza 25 novembre 2013, n. 26290


Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Assenza per malattia – Attività extralavorativa – Riprese dalla videocamera del detective – Confutazione del rapporto fiduciario con il datore

Svolgimento del processo

La Corte di appello, giudice del lavoro, di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che aveva rigettato la domanda proposta da G.R. nei confronti della S. S.p.A. (già L.V.S.M. S.p.A.) intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 9/6/2006 con la conseguente condanna della società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Riteneva la Corte territoriale sussistente la giusta causa del licenziamento valutando, a tal fine, corretta la ricostruzione in fatto compiuta nella sentenza di primo grado ed in particolare riteneva che fosse risultato provato che il R., nei giorni in cui era stato assente per malattia cd infortunio, aveva svolto altra attività lavorativa come attestato da riprese filmate effettuate da una agenzia investigativa privata all’esterno del pubblico esercizio (birreria-pizzeria) ove lavorava sua moglie.

Per la cassazione di tale sentenza G.R. propone ricorso affidato ad un unico motivo articolato in più violazioni di legge ed in un vizio motivazionale.

Resiste con controricorso la A. S.p.A. (già S. S.p.A. e già L.V.S.M. S.p.A.).

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione al disposto dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 604/66 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria in ordina alla giusta causa di licenziamento”. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto che il R. non aveva mai svolto, nel periodo di malattia, attività lavorativa a favore di terzi e che egli si era limitato a dare un aiuto alla moglie in compiti come versare la spazzatura nei cassonetti o raccogliere i mozziconi di sigaretta dal piazzale esterno con la scopa e la paletta che non potevano considerarsi come una “attività lavorativa” e non avevano comportato alcuno sforzo fisico pregiudizievole per la salute. Si duole anche del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte di merito evidenziando che non poteva trattarsi di un fatto tanto grave da giustificare la massima sanzione espulsiva essendo lo stesso, al più, ascrivibile a mera impudenza.

2. Il motivo non è fondato.

Si osserva preliminarmente che non ha formato oggetto di censura il punto della sentenza impugnata relativo alla ripartizione dell’onere probatorio ed al riguardo va ribadito che il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto (così Cass. 19 dicembre 2000, n. 15916 ed in senso conforme Cass. 13 aprile 1999, n. 3647).

Deve pure osservarsi che non può ritenersi estraneo al giudizio vertente sul corretto adempimento dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul lavoratore un comportamento che, inerente ad attività extralavorativa, denoti l’inosservanza di doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa (ctr. Cass. 21 aprile 2009, n. 9474, con cui è stata cassata la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non contrastante con i doveri del dipendente nel periodo malattia la condotta di un lavoratore che, pendente un ciclo riabilitativo per l’insorgenza di coxoartrosi, guidava una moto di grossa cilindrata, prendeva bagni di mare e prestava attività di direttore sanitario presso altro presidio sanitario).

Tanto precisato, va osservato che, nella specie, il ricorrente ha incentrato le proprie doglianze sulla sussumibilità (negata) dei compiti dal medesimo svolti presso il locale pizzeria (consistiti, secondo quanto appurato dai giudici di merito, nel versare la spazzatura nei cassonetti, pulire il piazzale esterno utilizzando una scopa o una paletta, caricare sull’autovettura contenitori di rifiuti nonché nella pulizia anche all’interno del locale – dato, quest’ultimo desunto, con accertamento presuntivo, dall’indizio ritenuto significativo dell’utilizzo da parte del R. di guanti) nell’ambito di una vera e propria attività lavorativa mentre non è stata interessata dalla presente impugnazione la ragione di fatto costituente .1 nucleo centrale della decisione impugnata costituita dalla probabilità, assunta con giudizio di verosimiglianza causale, che il comportamento del R., caratterizzato da un impegno fisico interessante particolarmente gli arti superiori, possa avere avuto un’incidenza peggiorativa sulla malattia (trauma distensivo della spalla destra) per la quale egli si era assentato dal lavoro. Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha significativamente evidenziato che lo svolgimento delle attività suddette era avvenuto nei giorni 29 aprile, 1, 18, 20 e 21 maggio del 2006 in cui il R. era stato assente dal lavoro per malattia ed infortunio e che tale assenza si era protratta “fino al 31 maggio per il permanere di dolore alla spalla infortunata.

Del resto, questa Corte ha già tempo precisato che anche il mero pericolo di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore medesimo, può configurare un grave inadempimento comportante un serio pregiudizio all’interesse del datore di lavoro, risultando violati gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro allorché la natura dell’infermità sia stata giudicata, con valutazione ex ante, incompatibile con la condotta tenuta dal dipendente – cfr. in tal senso Cass. 19 dicembre 2006, n. 27104. Il suddetto principio rende tanto più corretto un giudizio espresso sulla base del prolungamento dell’assenza oltre la iniziale prognosi della certificazione medica.

In sostanza, nel comportamento del R. il quale avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi condotta che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione, era effettivamente ravvisabile un colpevole inadempimento, di gravità tale da inficiare radicalmente il rapporto fiduciario.

Dunque, nella corretta prospettiva della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, il giudice del merito, ai fini della valutazione di proporzionalità, ha esattamente tenuto conto della “prova positiva” della incompatibilità tra l’attività svolta dal R. e la malattia derivante dall’infortunio.

Ne invero, emerge che, in punto di fatto, il R. abbia contestato, in sede di ricorso in appello come già in primo grado, la ricostruzione della società relativa all’esistenza di precedenti disciplinari (si veda la debita riproduzione da parte dell’odierna controricorrente del contenuto della memoria di costituzione del giudizio di primo grado e la puntuale elencazione dei documenti dimostrativi delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari che avevano caratterizzato il rapporto di lavoro del R. alle dipendenze della società L.V.) integrante il contesto nel quale la massima sanzione espulsiva per cui è causa si è indiscutibilmente inserita.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. Infine il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

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