dal BLOG di Francesco Colaci: Pillole di giurisprudenza cassazione
Il reato di omessa dichiarazione Iva si configura anche in caso di fatture inesistenti. L’imposta è comunque dovuta nonostante l’operazione economica non sia reale. Cassazione, sentenza 44309 del 31.10.13
Impossibile licenziare chi denuncia all’esterno dell’azienda il conflitto d’interessi del manager. Sproporzionata la sanzione espulsiva a carico del lavoratore, che pure è scorretto a non rivolgersi prima ai superiori: la condotta non denota malafede o intenti denigratori. Cassazione, sentenza 24586 del 31.10.13
Licenziato chi entra sistematicamente in ritardo in ufficio. Irrilevante l’orario di lavoro flessibile: sussiste la giusta causa per la risoluzione del rapporto. Cassazione, sentenza 24574 del 31.10.13
Il modello 770 inchioda il datore che non ha versato le ritenute fiscali. Sufficiente per l’accusa la produzione di documenti o la prova per testimoni. Cassazione, sentenza 44275 del 31.10.13
Niente compenso all’avvocato che prova il conferimento dell’incarico stragiudiziale ma non la prestazione effettivamente svolta. Il credito va sempre dimostrato dal professionista anche nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Cassazione, sentenza 24568 del 31.10.13
Il reato di omesso versamento dell’Iva sussiste anche nel caso in cui la società abbia già ottenuto il concordato preventivo. L’imprenditore può salvarsi dalla condanna penale optando per la transazione fiscale. Cassazione, sentenza 44283 del 31.10.13
La delibera con la quale la Pubblica Amministrazione, in sede di autotutela, elimina gli atti amministrativi illegittimi – per violazione di legge derivante dall’aver erroneamente ritenuti sussistenti i presupposti per il collocamento in quiescenza di un dipendente – li annulla, quindi ne elimina gli effetti “ex tunc”.
In conseguenza di tale annullamento il rapporto di lavoro risulta essere cessato illegittimamente, per un fatto addebitabile alla pubblica amministrazione datrice di lavoro, ragion per cui essa è obbligata a procedere alla “restituito in integrum” del rapporto stesso sia riguardo al profilo economico che giuridico.
Dal punto di vista economico, dunque, al dipendente vanno riconosciute quelle somme che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio dal momento del collocamento a riposo a quello della riammissione in servizio, detratti quegli emolumenti collegati alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, vertendosi, comunque, nell’ambito di un rapporto di natura sinallagmatica.Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 17 ottobre 2013, n 23611