Sentenza Cassazione Licenziamento assente visita di controllo
Con la sentenza sotto richiamata la Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore licenziati in riferimento a quanto precisato nel titolo ,affermando che
nella gravata sentenza non è dato ravvisare alcun vizio di omessa motivazione e neppure alcuna contraddizione nei ragionamento della Corte di merito,mentre a
sostegno della decisione il Giudice d’appello ha osservato che costituiva circostanza pacifica l’assenza del B alla visita di controllo di malattia nella fascia di reperibilità il giorno 17 ottobre 2007, e che risultava parimenti accertato la mancanza di idonea giustificazione.
Infine risulta aggiunto che, nella specie, l’assenza alla visita di controllo era sufficiente ad integrare giusta causa di licenziamento, considerato che -come rilevato dal Giudice di primo grado- tale comportamento, inserendosi in una serie, ritualmente contestata al B dall’angolazione della recidiva, di altri sei condotte sanzionate disciplinarmente nel biennio, di cui una analoga a quella in esame (contestazione 752 del 19 febbraio 2007) e altre tre in “area”, riguardando la procedura relativa alla gestione dei certificati medici (n. 5486 del 12 dicembre 2006, 671 del 7 febbraio 2007 c 1692 del 4 aprile 2007) – mentre una settima sanzione era stata annullata dal Tribunale di Milano – esprimeva una sorta di pervicacia del lavoratore nell’ignorare i suoi doveri, segnatamente quelli inerenti al modo di comportarsi in caso di malattia, tale da scuotere in modo irreversibile la fiducia del datore di lavoro.
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2015, n. 1603
Fonte Blog di Francesco Colaci