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Entro 20 giorni opposizione avvisi addebito per vizi formali INPS

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 835/2016, ha confermato il termine breve di venti giorni per proporre ricorso per vizi formali e di notifica avverso l’avviso di addebito spedito dall’Inps alle aziende. Orbene, con l'opposizione breve dell'avviso si possono far valere i vizi (formali, appunto) che violano l'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, per cui la pretesa previdenziale “deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”. Infatti, lo stesso Inps, nella circ. n. 168/2010, precisa che “l'avviso dovrà riportare tutti gli elementi che consentono l'esatta identificazione della pretesa dell'Istituto e, in particolare: la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell'Inps o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica”, comportando l'assenza di tali requisiti, compresa la corretta notificazione, la nullità dell’avviso emesso. Tuttavia, qualora il termine breve per proporre opposizione agli atti esecutivi (come quella ex art. 29 d.lgs. n. 46/1999) dovesse spirare, il contribuente non perderebbe la possibilità di far valere le proprie ragioni inerenti al merito dell’avviso, essendo il termine utile per proporre ricorso di quaranta giorni dalla notifica della pretesa. Il consiglio, quindi, è quello di rivolgersi tempestivamente ad un professionista per ricevere completa assistenza, evitando di superare la soglia temporale utile all’intervento.