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I fondi di solidarietà

Decreto Legislativo n.148/2015 ha razionalizzato la disciplina dei Fondi di solidarietà, istituiti dalla Legge 92/2012 con la finalità di assicurare a tutti i lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.

Le nuove disposizioni prevedono un allargamento della platea delle imprese aderenti, un’uniformità delle prestazioni erogate ed, infine, la fissazione di un termine certo per il loro avvio.

I fondi di solidarietà per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale si basano sul principio di bilateralità in quanto al sostentamento del fondo contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori.

Le tipologie di Fondo sono tre:

  • Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione
  • Fondi di solidarietà alternativi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità
  • Fondo di solidarietà residuale che dal 1° gennaio 2015 assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale (F.I.S.).

Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione. L’istituzione è obbligatoria per le imprese che occupano più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), in tutti i settori nei quali non si applicano le disposizioni in materia di integrazione salariale ed avviene su iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali presso l’INPS a seguito di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Potranno poi confluire nel fondo anche eventuali fondi interprofessionali già operanti. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha ampliato la possibilità di costituire fondi di questo tipo anche ai settori già coperti dalla CIG. Per i fondi già costituiti è previsto il loro adeguamento alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2015.

Fondi di solidarietà alternativi. Sono considerati tali quelli già operanti in sistemi di bilateralità consolidata che abbiano adeguato le proprie fonti istitutive e normative entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.148/2015 (ad esempio quello dell’artigianato). Le novità riguardano le prestazioni erogate che devono essere almeno l’assegno ordinario  o, in alternativa, l’assegno di solidarietà che potranno essere fruite per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. Inoltre l’aliquota di finanziamento, ripartita tra datore di lavoro e lavoratore, a decorrere dal 2016, sarà pari al 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale.

Fondo di solidarietà residuale. Sono soggetti a questa disciplina i datori di lavoro che non rientrano né nelle due fattispecie di fondi precedenti né nella normativa relativa alla CIG.

A partire dal 1° gennaio 2016 tale fondo prende la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.). Le prestazioni garantite dal fondo sono l’assegno ordinario (solo per i datori che occupano mediamente più di quindici dipendenti) e l’assegno di solidarietà (anche per i datori che occupano mediamente tra i 5 ed i 15 dipendenti). La Circolare INPS n.22/2015 ha fornito i primi chiarimenti operativi a riguardo.

L’assegno ordinario è legata alle causali di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tipiche della CIG e riprende altresì i periodi di durata massima dalla stessa disciplina prevista da CIGO e CIGS. La Circolare INPS n.201/2015 ha illustrato i vari aspetti procedurali legati alla richiesta dell’assegno.

L’assegno di solidarietà sostituisce i contratti di solidarietà di tipo B e sarà garantito dal FIR a decorrere dal 1° gennaio 2016, intervenendo laddove ci sia una riduzione dell’orario di lavoro concordata tramite accordi collettivi aziendali. La sua durata massima è fissata in 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione non dovrà superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, in particolare, rispetto al singolo lavoratore la riduzione complessiva del suo orario di lavoro non potrà essere superiore al 70%. Le aliquote di finanziamento sono differenziate: 0,45% per i datori di lavoro che occupano dai 5 ai 15 dipendenti; 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti. Mentre la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro è pari al 4% della retribuzione persa.

Parallelamente per quanto avviene per i trattamenti di CIG, sono compresi nella platea dei beneficiari delle prestazioni fondiarie anche gli apprendisti professionalizzanti, prevedendo un prolungamento del periodo di apprendistato pari alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

I fondi di solidarietà possono erogare ulteriori prestazioni rispetto a quelle illustrate. Ad esempio, si può trattare di prestazioni integrative – rispetto all’importo o alla durata – di quelle pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro o in relazione alle integrazioni salariali; di assegni straordinari per favorire i processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; di contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche tramite gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Il Decreto Legislativo n.148/2015 introduce alcuni principi basilari per il funzionamento dei fondi. Dal punto di vista finanziario, deve essere garantito il pareggio di bilancio, non potendo erogarsi prestazioni qualora non vi siano disponibilità sufficienti. Le risorse provengono infatti dalla contribuzione, ordinaria ed addizionale, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo. Inoltre la norma prevede che i componenti dei Comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali debbano possedere i requisiti di competenza e di  onorabilità, oltre a non avere eventuali conflitto d’interesse rispetto alla carica assunta.

Le modalità e le tempistiche con cui accedere alle prestazioni erogate dai Fondi sono indicate nella Circolare INPS n.30/2016.

 

Fonte: Dott. Francesco Colaci