Stampa

SCADENZE E PROCEDURA ROTTAMAZIONE CARTELLE

Possono essere oggetto di rottamazione le somme iscritte a ruolo affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2016, ma il contribuente non sempre sa quando un debito è stato affidato all’ agente della riscossione. Per questo, entro fine febbraio si riceverà comunicazione su quali sono le somme iscritte a ruolo nel 2016 non ancora notificate attraverso la cartella esattoriale. L’adempimento è previsto dall‘ articolo 6, comma 3-ter, del decreto fiscale:

«entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’ anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento» (o avvisi di accertamento esecutivo e addebito).

In questo modo, il contribuente ha tutte le informazioni per procedere all’ adesione entro marzo, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito dell’agente della riscossione, che prevede anche l’indicazione sul numero di rate che intende applicare. Parimenti, entro la stessa scadenza si può rinunciare all’ opzione.

I contribuenti che avessero già compilato il modulo di adesione, possono integrare la documentazione entro il 3 marzo. Entro il successivo 31 maggio, Equitalia comunica a coloro che hanno aderito alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute e delle singole rate, comprese di giorni di scadenza. Le rate sono al massimo cinque, prevedono che almeno il 70% del debito sia pagato entro il 2017, e il restante 30% nel 2018, le scadenze di quest’anno sono luglio, settembre e novembre, quelle del 2018 aprile e settembre.