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Interventi a sostegno del reddito

Di Francesco Colaci, 

1)INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO COLLEGATI STATO DISOCCUPAZIONE

 

A)Indennità di disoccupazione NASpI

 

 

COSA E'

E' una prestazione economica , che ha sostituito  l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

 

A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

 

A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Inoltre, non possono accedere all'indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

 

 REQUISITI NECESSARI

La Naspi spetta in presenza dei seguenti requisiti:

a)stato di disoccupazione involontario;

b)requisito contributivo;

c)requisito lavorativo.

 

a)STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIO

Si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Portale  nazionale politiche Impiego ,di cui al dec.legvo n.150/15, ovvero al Centro per l’Impiego di riferimento la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
L'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:

  1. dimissioni: il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio - ovvero di dimissioni per giusta causa.
  2. risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:
    • se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
    • nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento,intervenuta entrom sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604 del 1966;
    • qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

In relazione all’ipotesi di dimissioni per giusta causa l'Inps - Circolare n. 97/2003 – sì è conformata all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 269/2002. Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui sussiste l'ipotesi di dimissioni "per giusta causa" allorché le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.

 

Pertanto, il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI deve riconoscersi anche ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa, e cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Con la successiva circolare n. 163/2000 sono state indicate le fattispecie - riconosciute dalla giurisprudenza - di dimissioni per giusta causa, che di seguito si elencano:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • ipotesi di mobbing, intendendosi per tale la lesione dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000);
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
  • spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999).
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).

Nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di "difendersi in giudizio". Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.

 

Si precisa, inoltre, che la presentazione della domanda di indennità NASpI all’INPS equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – istituita con D.Lgs. n.150 del 2015, art. 4 - ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

PATTO SERVIZIO CON CENTRO IMPIEGO

Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità NASpI è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro i successivi quindici giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

 

b)REQUISITO CONTRIBUTIVO

Sono necessarie almeno  13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le  specifiche  regole vigenti.

 

 

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione NASpI, sulla base del criterio della prevalenza nell’ambito del periodo di osservazione.  . Si ricorda che per il riconoscimento di una settimana contributiva sono necessari 6 contributi agricoli giornalieri.

 

 

 

 

 

c)REQUISITO LAVORATIVO  

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

 

In relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari  : la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro.

 

 

 

 

 

Con riferimento alle altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), ai fini della verifica della sussistenza del requisito sono necessarie cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione.

 

 

 

Alcuni eventi determinano l’ampliamento, pari alla durata degli stessi, del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate, qualora si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali di cui all’art.31 della legge n.300 del 1970;
  • periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

 

LA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
  • Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

 

DECORRENZA

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.

 

LA DURATA

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

 

 

 

 

 

 

 

LA SOSPENSIONE

La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);
  • nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
  • omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.

 

L'IMPORTO DELL'INDENNITA'

La misura della prestazione è pari

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2017 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell'importo stabilito  di € 1.195,00 sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2017), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge che per l’anno 2017 pari ad € 1.300,00).,tenendo conto che all'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione). Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori. Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

 

RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO

L' indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni   divisa per il totale delle settimane di contribuzione   e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

 

RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ

L'importo dell'indennità si riduce:

  1. a) nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma, da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei redditi presunti
  2. b) nei casi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del percettore di NASpI, qualora il reddito che ne derivi sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi previsti, a condizione:
  3. c) nell’ipotesi in cui il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessi da uno dei due rapporti con diritto alla prestazione di disoccupazione e qualora il reddito percepito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.
  4. d) qualora il soggetto percettore di indennità NASpI svolga attività di lavoro accessorio e preveda di trarre dalla stessa un reddito annuo compreso tra 3.000 euro e 7.000 euro
  5. e) nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, qualora il reddito prodotto sia tale da consentire il mantenimento dello stato di disoccupazione.

 

INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ (LIQUIDAZIONE ANTICIPATA della NASpI)

Il beneficiario di indennità NASpI, che intenda avviare un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ovvero sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo spettante e non ancora erogato.  .

 

L’anticipazione, eventualmente ottenuta, deve essere restituita per intero nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, salvo il caso in cui il rapporto venga instaurato con la società cooperativa della quale il percettore della NASpI ha sottoscritto una quota del capitale sociale.

 

 

 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE

L'indennità può essere riscossa:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia massima stabilita con legge (attualmente 1.000 euro, come previsto dal decreto legge 4 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214)

 

NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA  E NASPI

Attività di lavoro subordinato: in costanza di percezione di indennità NASpI, la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione determina la decadenza dalla prestazione, qualora la durata del nuovo rapporto sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato. Al contrario, nell’ipotesi di contratto di durata pari o inferiore al predetto limite, la prestazione è sospesa d’ufficio per l’intera durata del rapporto di lavoro, per essere nuovamente corrisposta per il periodo residuo al termine della sospensione.   Qualora il reddito presunto derivante dal nuovo contratto di lavoro subordinato sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la prestazione viene erogata in misura ridotta alle seguenti condizioni:

  • che il percettore comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo che prevede di trarre dal nuovo rapporto;
  • che il datore di lavoro (o l’utilizzatore in caso di contratto di somministrazione) sia diverso dal datore di lavoro (o dall’utilizzatore) per il quale il percettore prestava la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha fatto insorgere il diritto alla NASpI, e che non presenti rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

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Attività lavorativa in forma autonoma: nelle ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la misura dell’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto Qualora il reddito annuo presunto sia superiore al previsto limite per la conservazione dello stato di disoccupazione, si applica l’istituto della decadenza. La mancata comunicazione del reddito presunto entro il previsto termine perentorio produce decadenza dalla prestazione.

 

Attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro con voucher): la NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni occasionali   nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile. Nel caso in cui i compensi superino il predetto limite ma siano inferiori a 7.000 euro la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso .

 

 

DECADENZA

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

  1. a) perdita dello stato di disoccupazione;
  2. b) inizio di un’attività di lavoro subordinato senza provvedere alla comunicazione all’INPS del reddito presunto derivante da detta attività entro il termine perentorio di un mese dall’inizio dell’attività;
  3. c) mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASpI, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASpI;
  4. d) inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione del reddito presunto entro un mese dall’avvio dell’attività;
  5. e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  6. f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità NASpI;
  7. g) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 2015).

 

L’art. 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 ha introdotto misure volte a rafforzare i meccanismi di condizionalità, ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni, di cui al suddetto art.7 del D.Lgs. n.22 del 2015, relative agli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Per l’inosservanza dei prescritti obblighi, il predetto art. 21 ha introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione. La sanzione della decadenza dalla prestazione è comminata nelle seguenti ipotesi:

  1. mancata partecipazione, dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative ed ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. mancata partecipazione, dalla seconda convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
  3. mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  4. mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, come definita dall’art. 25 del D.Lgs. n. 150 del 2015.

Per i casi di cui al n. 2 e al n.4 non si ha decadenza quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

I percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI possono richiedere l'assegno al nucleo familiare, sussistendone i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l'importo dell'indennità). I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; non sono utili ai fini del conseguimento del diritto, nei soli casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

 

 

 

 

b) Assegno di disoccupazione (ASDI)

L'ASDI è un assegno di disoccupazione riconosciuto a coloro che, dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione (NASPI - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) per la sua intera durata, non hanno trovato un nuovo impiego e si trovano in una condizione di particolare disagio economico.

Introdotto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, l'ASDI è una misura sperimentale attiva da marzo 2016, riservata ai disoccupati appartenenti a nuclei familiari in cui sia presente almeno un minorenne o a coloro che hanno già compiuto 55 anni e non hanno ancora maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per quello anticipato. Occorre inoltre essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore a 5 mila euro.

Per accedere all'ASDI bisogna sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso i competenti centri per l'impiego, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio (Decreto Legislativo 150 del 2015, artt. 20 e 21).

Possono richiedere l'ASDI solo coloro che non ne hanno già usufruito per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASPI e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

L'ASDI viene erogato mensilmente, per una durata massima di 6 mesi. L'assegno è pari al 75% dell'ultima indennità NASPI percepita, e, comunque, non può superare l'importo dell'assegno sociale. La cifra può aumentare in base ai carichi familiari del lavoratore, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, che disciplina nei dettagli l'attuazione della nuova misura.

La Nota Direttoriale del 29 dicembre 2015, prot.n. 33/6704 illustra le modalità operative che i Centri per l'impiego devono adottare per comunicare le informazioni legate al patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari, che vanno trasmesse esclusivamente per via telematica attraverso l'apposita area riservata di Cliclavoro.

Il riconoscimento e l'erogazione dell'ASDI sono gestiti dall'INPS, che con la Circolare n. 47 del 3 marzo 2016 ha fornito le istruzioni per presentare la domanda.

 

Previsto inizialmente in via sperimentale per il 2015, l'assegno è stato rifinanziato per gli anni successivi (art. 43 comma 5 del Decreto legislativo 148/2015). Il Decreto interministeriale del 23 maggio 2016 ha disposto la prosecuzione della sperimentazione, estendendo la concessione dell’ASDI a coloro che hanno esaurito l'intera durata della NASPI entro il 31 dicembre 2016. Il Decreto interministeriale del 16 marzo 2017 ha stabilito che la sperimentazione prosegua anche nel 2017 e nelle successive annualità, nei limiti delle risorse disponibili.

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DIS-COLL 2017:

L’art. 15 del D.Lgs n. 22/2015 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi,anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.Successivamente, l’art. 1, comma 310, della Legge n. 208/2015 ha esteso la tutela dell’indennità DIS-COLL anche agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Sulla stessa linea, il Dec-legge L n. 244/2016   convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 19/2017 ha riconosciuto, fino al   30 giugno, l’indennità DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l’anno 2017.A seguito di quanto disposto dal “Milleproroghe 2017” l’INPS, con la circolare n. 89, ha voluto riepilogare  la disciplina ed i requisiti di accesso allaDIS-COLL fornendo nel contempo chiarimenti, di seguito illustrati, in merito ai termini di presentazionedella domanda.

 

 

 

Destinatari del sussidio Primo punto affrontato dalla circolare in esame ha riguardato proprio i destinatari di tale sussidio, precisando a tal fine che possono fruire della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano nell’ambito di applicazione anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. L’INPS ha chiarito che, laddove l’assicurato abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata deve essere verificato limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato. Come già più volte chiarito anche dal Ministero del lavoro, dalla fruizione della misura sperimentale sono esclusi gli amministratori; sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; gli assegnisti di ricerca, i dottorandi; i titolari di borsa di studio.

 

 

 

Requisiti d’accesso Altro aspetto importante affrontato nella circolare oggetto di disamina odierna ha riguardato i requisiti di accesso a tale prestazione. In particolare, a tal proposito, è stato ribadito che l’indennità DIS-COLL è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti: - stato di disoccupazione: si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La presentazione della domanda di indennità DIS-COLL all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; - almeno tre mesi di contribuzione alla Gestione Separata INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

 

 

 

Misura e durata della prestazione La base di calcolo della misura della prestazione è costituita dal reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nel periodo relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. L’indennità è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato. Con riferimento invece alla durata della prestazione è stato specificato che l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, prendendo a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

 

 

 

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione Per la fruizione dell’indennità, come illustrato nel documento, deve essere presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda  DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. L’Istituto ha chiarito che, per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare in commento.

 

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2)INTERVENTI SOSTEGNO REDDITO COLLEGATI ALLO STATO DI OCCUPAZIONE

 

A)NUOVA DISCIPLINA CIGO DOPO DEC.L.VO 148/15 ,

La disciplina della cigo risulta ampiamente revisionata dal decreto legvo n.148/2015 ,in vigore dal 24 settembre 2015,di cui trovano applicazione alle integrazioni ordinarie le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

– da 1 ad 8

-da 9 a 18

– da 42 a 47

Si ritiene di  ricordare ,altresi’ che :

-gli artt. da 1 a 8 riguardano gli aspetti generali e comuni a tutte le tipologie di cig ordinarie e straordinarie

-gli artt.da 9 a 18 concernono   soltanto le integrazioni salariali ordinarie

-gli artt. da 42 a 47 concernono  le disposizioni transitorie e finali

Di seguito si espongono  i contenuti delle citate disposizioni ,con riferimento alle indicazioni ed istruzioni in materie fornite dall’Inps con la Circolare n.197/2015 e con il Messaggio n.7336/2015

 

 

1)Campo di applicazione

A differenza di quanto risultava nella disciplina previgente ,in cui la regolamentazione circa il campo di applicazione dell’intervento dell’integrazione salariale ordinario era affidata a provvedimenti legislativi distinti e specifici ,afferenti rispettivamente  i  settori dell’industria ,dell’edilizia e dell’agricoltura , il  decreto leg.vo in esame contiene in materia norme comuni per tutti i datori,a prescindere dal loro settore di appartenenza

1.1.Imprese destinatarie

Si stabilisce  che la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a

  1. a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive,

di   installazione   di   impianti,   produzione   e    distribuzione

dell’energia, acqua e gas;

  1. b) cooperative di produzione e lavoro che  svolgano  attivita’

lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali,

ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto  del  Presidente

della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

  1. c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  2. d) cooperative agricole, zootecniche  e  loro   consorzi   che

esercitano   attivita’    di    trasformazione,    manipolazione    e

commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti

con contratto di lavoro a tempo indeterminato;ù

  1. e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di

sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

  1. f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  2. g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  3. h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  4. i) imprese addette all’armamento ferroviario
  5. l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui

il capitale sia interamente di proprieta’ pubblica

  1. m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  2. n) imprese industriali esercenti l’attivita’ di escavazione e/olavorazione di materiale lapideo;
  3. o) imprese artigiane che svolgono attivita’ di escavazione e di

lavorazione di materiali  lapidei,  con  esclusione  di  quelle  che

svolgono tale attivita’ di lavorazione in laboratori con strutture e

organizzazione distinte dalla attivita’ di escavazione.

 

 

2 .Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi

 Gli artt 1 e 2 del dec.lvo 148/15 prevedono  i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario    e  stabiliscono  i requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al lavoratore per accedere al trattamento.

In particolare si dispone  che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato(operai,impiegati e quadri,), ivi compresi gli apprendisti con  rapporto di apprendistato professionalizzante ,sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva.

Invece si  conferma che sono esclusi: i dirigenti  ,  i lavoratori a domicilio ed i  i lavoratori con  rapporto  di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il certificato di specializzazione tecnica superiore ed infine i lavoratori con  rapporto di  di apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

 ESTENSIONE   CIG AGLI APPRENDISTI e .Prolungamento durata apprendistato professionalizzante per cigo

In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, è stabilito che, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

 

.

 

3ANZIANITÀ AZIENDALE   EFFETTIVO LAVORO

Altra importante novità riguarda il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro previsto dall’art. 1 comma 2, cioè l’anzianità di almeno 90  giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

La riforma innova il suddetto requisito sia per quanto riguarda il concetto di anzianità che il relativo campo di applicazione.

L’anzianità richiesta, infatti, è di “effettivo lavoro”: si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.

 

Pertanto ,alla luce del chiarimento INPS e MLPS circa tale aspetto , non sono da conteggiare nel lavoro effettivo eventuali giorni di mancata presenza al lavoro causati da malattia , infortunio sul lavoro, permessi e congedi fruiti dal lavoratore , coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità

 

In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 C.C., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.

È previsto infine che, nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un’attività appaltata e nel corso dell’appalto passi alle dipendenze di un’altra impresa (subentrante nell’appalto), l’anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro

 

3.1.Esclusione requisito  anzianita’ aziendale 90 gg.

Si prevede un’eccezione principio generale dell’anzianita’ aziendale di 90 giorni per accedere alla cigo: infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori produttivi e non solo in quello industriale,come stabiliva la norma inizialmente.(Esempio:mancanza di scorte,interruzione  fornitura energia elettrica,ordine di sospensione dell’attività per ragioni sanitarie,occupazione dell’azienda da parte di disoccupati,eventi naturali-terremoti,alluvioni o maltempo nelle lavorazioni all’aperto

.

 

4.Causali per l’integrazione salariale ordinaria

Un unico criterio caratterizza pure la regolamentazione delle causali per l’integrazione salariale ordinaria ,vale a dire che  il decreto delegato recita che ai dipendenti di tutte le imprese  comprese nell’elenco della normativa    ,in caso di sospensione dal lavoro ovvero di prestazioni di lavoro a orario ridotto ,è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi

  1. a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti,incluse le intemperie stagionali
  2. b) situazioni temporanee di mercato   ( “mancanza di lavoro, di ordini o commesse ,  esaurimento della disponibilità del magazzino”, “saturazione delle scorte”) ,compresi gli eventi oggettivamente non  evitabili, in quanto non prevedibili ed estranei al normale rischio d’impresa (Esempio:mancanza di scorte,interruzione  fornitura energia elettrica,ordine di sospensione dell’attività per ragioni sanitarie,occupazione dell’azienda da parte di disoccupati,eventi naturali-terremoti,alluvioni o maltempo nelle lavorazioni all’ aperto)

 

5)Contribuzione ordinaria per CIGO  

Si    prevedono   le seguenti aliquote per il contributo ordinario a carico delle imprese:

-1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti

-2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50  ;

-4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’ industria e dell’artigianato edile

-3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’ industria e artigianato lapidei;

-1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’ industria artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti

2,00   per   cento   della   retribuzione imponibile   ai   fini previdenziali   per   gli   impiegati   e quadri   delle   imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti

 

6.Contributo addizionale per cigo

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è stabilito il seguente contributo addizionale in misura pari :

  1. a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b)12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a)e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c)15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b),in un quinquennio mobile.

 

Risulta confermato ,come nella disciplina previgente che il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

7)Informazione e consultazione sindacale

 Il decreto delegato in esame disciplina la procedura di informazione e consultazione sindacale prodromica all’accesso al trattamento CIGO , disponendo che:

  1. Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, o in mancanza alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
  2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti (azienda ovvero rappresentanze sindacali), un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
  3. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al al n.1), ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
  4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili ,che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al n.1) la durata prevedìbile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o dei soggetti di cui al n.1), da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione    ,  a un esame congiunto   in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
  5. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
  6. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.ed occorrera’ attendere che siano forniti le indicazioni operative da parte dell’Inps per verificare se occorrera’ o meno allegare all’istanza on line la documentazione circa l’intervenuta consultazione sindacale o sara’ sufficiente comunicare nell’istanza di aver rispettato o le norme circa la consultazione sindacale

 

 

8.Procedimento richiesta integrazione salariale ordinaria

L’art. 15  del  decreto disciplina il procedimento amministrativo e istruttorio curato dall’INPS per l’ammissione al trattamento ,prevedendo  che:

1.Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati: la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Tali informazioni sono inviate dall’INPS ai Centri per l’impiego ai fini delle attività di cui all’art. 8,secondo cui :”  I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato

2.La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

3.Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel n. 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione , quindi ,si applica la medesima conseguenza della precedente disciplina della cigo

3.Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

12.Concessione della Cigo

 L’articolo 16  del provvedimento  in esame  contiene un’importante novità rispetto alla competenza e al procedimento istruttorio per la concessione delle integrazioni salariali ordinarie.

Vale a dire che , anche nell’ottica di una semplificazione delle  procedure, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente ,mentre  con    decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali   sono stati  definiti  i criteri di valutazione delle domande di concessione.

Pertanto ,dall’1.1.2016 , ,sono  decaduti ope legis gli organi collegiali ,cui  prima le specifiche normative affidavano la valutazione e decisione sulle istanze di cigo.

 10.Durata integrazione salariale

10.1. Durata  Cigo

   In materia di durata dell’intervento della cigo ,  e’ stabilito che  

  1. a) le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

b)qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

c)l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile

  1. d)  agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili,( in quanto non prevedibili ed estranei al normale rischio d’impresa (Esempio:mancanza di scorte,interruzione  fornitura energia elettrica,ordine di sospensione dell’attività per ragioni sanitarie,occupazione dell’azienda da parte di disoccupati,eventi naturali-terremoti,alluvioni o maltempo nelle lavorazioni all’aperto) non si applica sia la disposizione per cui ,”qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa”,sia  quella secondo cui “l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile”;.

e)tuttavia  la deroga ai limiti di durata per eventi oggettivamente non evitabili prevista nella lettera

  1. d) non si applicano alla durata dei trattamenti richiesti dalle seguenti imprese :

1)imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

2)imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

3)imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distìnte dalla attività di escavazione.

 

 

10.2 .Durata massima complessiva(CIGO+CIGS)

In applicazione dei principi della legge delega, sono stati rivisti i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale.

Rilevante novità è la previsione, all’art. 4, di un limite massimo complessivo, posto che per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data (art. 44, co. 2).

Per controllare il limite anzidetto nell’ambito del quinquennio “mobile” si procederà in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della CIGO:ossia ,si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dall’art.22, comma 5. ,che recita:”Ai fini del calcolo della  durata  massima  complessiva  della integrazione salariale  , la durata dei trattamenti per la causale  dicontratto di solidarieta’ viene computata nella  misura  della  meta’per la parte non eccedente i 24  mesi  e  per  intero  per  la  parteeccedente. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.

Si precisa, altresì, che ai soli fini della verifica della durata massima(CIGO+CIGS) d il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015.

Esempi:

 

  • 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi
  • 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi
  • 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
  • 36 mesi di CDS: ok
  • 6 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS oppure altri 18 mesi di CDS

 

Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva

 

11.Misura delle integrazioni salariali ordinarie (art. 3)

 

 

Pertanto ,il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

. Di seguito si propongono i valori aggiornati dei massimali mensili previsti per l’anno 2017,

Valore lordo   euro971,71 ,valore netto  euro914,96

Pe rretribuzioni superiori a euro2.102,24 Valore lordo  :euro1.167,91 valore netto: euro1.099,70

Settore edile     Per retribuzioni fino a euro2.102,24 Valore lordo:  euro1.166,05 ,valore netto: euro1.097,95

Per retribuzioni superiori a euro2.102,24 :Valore lordo : euro1.401,49.valore netto: euro1.319,64

 

12.Nozione di Unità produttiva

Il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva.

. Il decreto legislativo utilizza la nozione di unità produttiva:

– per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;

– per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);

– per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale;

– per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.

Pertanto ,sono stati forniti dall’Inps f alcuni elementi e indici che possano indentificare, nell’assetto complessivo di un’impresa, la presenza di una unità produttiva, attraverso anche le disposizioni e le prassi già in uso.

L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.

 

 

 

 

 

 

 

 13.Contribuzione figurativa (art. 6)

Viene confermato che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.

 

14 .Modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni (art. 7)

Come già in passato, di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L’impresa provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso mediante l’invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all’ultimo mese di attività.

Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

 

Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie,

 

 

Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, qualora la stessa abbia richiesto un trattamento ordinario d’integrazione salariale, la sede dell’INPS territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all’ Allegato N.2 cic.Inps n.197/2015

Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione, salvo ovviamente il successivo invio della relativa modulistica (mod. SR41).

I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente all’Istituto; i medesimi modelli, in forma cartacea, devono essere fatti firmare dall’azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati dall’azienda.

 

 

15.CIG e malattia

L’art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla  malattia.

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto e che di seguito si riporta.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

 

  • se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

 

  • qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

 

 

Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

 16.Condizionalità e politiche attive del lavoro (art. 8)

 

L’art. 8 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 150/2015 e a tal riguardo verrà creata un’apposita sezione in banca dati percettori (BDP) per la condivisione dei dati con le altre amministrazioni interessate. Infatti, i suddetti lavoratori, in base alla riforma, dovranno essere convocati dal centro per l’impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.

I commi 2 e 3 dell’art. 8 ripropongono le abrogate disposizioni (v. art. 46, co. 1 lett. L) di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 8 L. 160/88 e quindi, come in passato, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La giurisprudenza ha chiarito che il divieto di cumulo (esplicantesi secondo le varie forme dell’incumulabilità parziale o assoluta di cui alle casistiche in circ. 130/2010), si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.

Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa: a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con circ. n. 75/2007 e n. 57/2014  riferiti all’abrogata disciplina (art. 8 co. 5, L. 160/88) il cui contenuto è stato, come detto, recepito nell’art. 8, comma 3, del decreto in oggetto.

Viene al riguardo riprodotta la disciplina semplificatoria che prevede come ai fini di tale comunicazione valgano le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (v. circ. n. 57/2014 citata), la quale viene altresì estesa alle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM), valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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17.Procedimento di presentazione della domanda e concessione

 

Il procedimento di presentazione della domanda presenta, invece,  importanti  novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo.

 

La domanda, infatti, in base all’art. 15, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

 

Circa i termini di presentazione dell’istanza all’INPS, è previsto il nuovo termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

L’istanza, da inviarsi in via esclusivamente telematica, deve quindi pervenire entro il suddetto termine: nei casi di tardiva presentazione l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepit

Altra importante novità riguarda la competenza a decidere circa la concessione delle integrazioni salariali ordinarie: infatti, anche nell’ottica di una semplificazione delle procedure, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.

 

Pertanto,   i direttori di sede (o dirigente delegato) hannp l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO. La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.

 

Con    decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali m dalla data di entrata in vigore del    sono stati definiti i  criteri di valutazione delle domande di concessione

 18.Ricorsi Amministrativi

 

Per quanto riguarda la competenza circa i ricorsi amministrativi e il relativo iter procedurale, nulla è innovato dall’art. 17,secondo cui:” Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale e’ammesso  ricorso,  entro  trenta  giorni dalla  comunicazione  da  parte  dell’INPS,  al   comitato   di   cui all’articolo 25 della legge n. 88 del 198

 

 

 

19-Strutture Inps territorialmente competenti

 

 

Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri.

 

  1. Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.
  2. Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva.
  3. Se il Cantiere non è qualificabile come Unità produttiva (vedi msg. 7336/2015), la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla trattazione della domanda.

 

-Inps   01-07-2016  Messaggio n. 2908  criteri causali cigo

 

- Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 15 aprile 2016, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 - sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria. Il Decreto fornisce indicazioni relativamente all'esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO.

 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; VISTO, in particolare, l’articolo 16, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria; VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; RITENUTO di dettare, in attuazione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria

 

DECRETA Articolo 1 (Concessione dell’integrazione salariale ordinaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali: 2 a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. 2. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. 3. La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. 4. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9.

Articolo 2 (Esame delle domande)

 1. Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa. 2. Nell’esame delle domande di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.

Articolo 3 (Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato)

1. Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse. 2. La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l’impresa produce la documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio. 3. Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento. 4. Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.

Articolo 4 (Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto)

 1. Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine fase lavorativa», rispettivamente, i brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell’attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego. 4 2. Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera. 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, la relazione tecnica documenta l’imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della stessa.

Articolo 5 (Mancanza di materie prime o componenti)

1. Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all’impresa. 2. La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta le modalità di stoccaggio e la data dell'ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all’attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.

Articolo 6 (Eventi meteo)

 1. Integra la fattispecie «eventi meteo» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici. 2. La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta l’evento meteorologico e illustra l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica sono allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Articolo 7 (Sciopero di un reparto o di altra impresa)

1. Integra la fattispecie «sciopero di un reparto o di altra impresa» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la CIGO. 2. La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull’impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell’attività con quest’ultima. 3. La domanda può essere accolta se dalla documentazione prodotta emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini non evasi per effetto dello sciopero e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento con l’attività di quest’ultima.

Articolo 8 (Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori)

1. Integra la fattispecie «incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell’impresa. 2. Integrano le fattispecie «impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità» e «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell’attività per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell’attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa. 3. La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell’attività all’impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, per la fattispecie di cui al comma 1, i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l’attività lavorativa.

 

Articolo 9 (Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria)

1. Integrano le fattispecie «guasti ai macchinari» e «manutenzione straordinaria», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile e la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione. 2. La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l’imprevedibilità del guasto e ad essa è allegata, per la fattispecie «guasti ai macchinari», l’attestazione dell'impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto e, per la fattispecie «manutenzione straordinaria», l’attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l’eccezionalità dell’intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile.

Articolo 10 (Cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà)

1. La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà, purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili. 2. Nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

Articolo 11 (Motivazione del provvedimento e supplemento di istruttoria)

1. Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa. 2. In caso di supplemento di istruttoria, l’INPS può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15/04/2016 F.to Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti 

 

Disciplina CIG Straordinaria dopo il D.Lgs 148/2015

La disciplina della cigs risulta ampiamente revisionata dal decreto legvo n.148/2015 ,in vigore dal 24 settembre 2015,di cui trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

– da 1 ad 8

– da 19 a 25

– da 42 a 44

INTRODUZIONE

Gli aspetti  che caratterizzano la  cassa integrazione guadagni straordinaria,distinguendola da quella ordinaria,  s’individuano  soprattutto   nelle cause integrabili e nella durata dell’intervento .

Infatti   questo  ammortizzatore sociale è collegato  a  condizioni di difficolta’ e problemi   aziendali   dalle prospettive incerte ed ha      bisogno  di  essere  gestito       con   iniziative specifiche  ed   interventi  dalle caratteristiche diverse  ed aventi  una  durata  superiore rispetto  a quelli  dell’integrazione ordinaria.

  •   termine di presentazione i 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo;
  • Esclusione dal trattamento CIGS, per qualsiasi causale, per i lavoratori che avevano già fruito del trattamento di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo (anche ai sensi della previgente normativa) in riferimento a una crisi aziendale per cessazione attività produttivadell’unità locale ( ricordando che la causale della “cessazione attività” ammessa al trattamento solo per le gli accordi in sede istituzionale e istanze presentate entro il 31/12/2015

Nell’abrogare gli articoli 1  2  e dal 12 al 14 della legge 23 luglio 1991′, n. 223 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (articolo 46, comma 1, lettere m) e o), il decreto legislativo n. 148 ha contestualmente introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale.

Il decreto legislativo n. 148 è entrato in vigore il giorno 24 settembre 2015.

L’articolo 44, comma 1, dispone che, quando non diversamente indicato, la nuova normativa si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Pertanto, ai trattamenti per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, si applicano le nuove disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria recate dal decreto legislativo n. 148, non incidendo i precedenti interventi di CIGS sull’applicazione della nuova normativa, fatto salvo quanto riportato nel paragrafo 4.2.1 con riferimento alla fattispecie della crisi aziendale.

Premesso quanto sopra ,di seguito si esaminano i vari aspetti della disciplina della cigs

 

2. AZIENDE BENEFICIARIE

Secondo l’art.20 del dec.legvo 148,la  disciplina in materia di intervento straordinario   di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese che    :

  1. A) nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu’ di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti ed  i dirigenti ,risultando :
  1. a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  2. b) imprese artigiane che procedono   alla   sospensione   dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attivita’dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  3. c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita’ in dipendenza di situazioni di difficolta’ dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  4. d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia,   anche   se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attivita’ in conseguenza della riduzione delle attivita’ dell’aziendaappaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  5. e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  6. f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli eloro consorzi;
  7. g) imprese di vigilanza.

 

  1. B) nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu’ di cinquanta dipendenti, inclusi   glia pprendisti e i dirigenti ,risultando :
  1. a) imprese esercenti attivita’ commerciali, comprese quelle della logistica;
  2. b) agenzie di viaggio e turismo, compresi   gli  operato rituristici.

C)  a prescindere dal numero dei dipendenti, appartengono alle categorie seguenti:

  1. a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e societa’ da   queste   derivate,   nonche’   imprese   del   sistema aereo portuale;
  2. b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, (ex art.16 del dec.legge n.149/123 ,convertito in legge n.13/14 , secondo cui:
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui alla legge 3  giugno 1999, n. 157 e successive  modificazioni,  e  alle  loro  rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal  numero  dei dipendenti, sono estese ,le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione  salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche’ la  disciplina in materia di contratti di solidarieta’ di cui al  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge  19 dicembre 1984, n. 863.

 

Si aggiunge che va precisato : ,

1) come gia’ nella disciplina normativa previgente, nel caso di richieste presentate prima dei sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

2) si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1,lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attivita’ produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente,   acquirente   o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3) resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5agosto 1981, n. 416,(concernente i dipendenti delle imprese editricidi giornali quotidiani, diperiodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale)) e dall’articolo 7,comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertitocon modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236(riguardante i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95),

4) fatta eccezione per gli specifici datori di lavoro  rispetto ai  quali si prescinde dal numero dei dipendenti per poter  utilizzare  la cigs,  ,  riguardo al  numero minimo dei dipendenti che  le aziende di cui sopra devono avere in organico ,è da  osservare che  :

– occorre fare  riferimento alla media degli occupati  nel  semestre precedente la data di presentazione della richiesta aziendale al Ministero del Lavoro  ,tenendo presente ,peraltro   che si   prevede che:”  Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento”;

– la predetta media deve risultare superiore a 15   ovvero a 50  ovvero a 200 dipendenti ,anche  nel caso  in cui  la   media  determina  un numero con frazione,es.15,3 – 50,6 – 200,1 ;

 

-l’istanza può essere presentata anche da un’impresa che all’atto della domanda ha in organico inferiore alle sedici unità, ma che possa compensare con l’organico dei mesi precedenti tale “deficit”, si da giungere alla quota numerica indicata dal Legislatore;

-il semestre è un riferimento temporale: da ciò ne consegue che vanno considerati anche i “periodi di non lavoro”, come le sospensioni stagionali o le soste;

-il requisito dimensionale nelle imprese che esercitano attività plurime va considerato nei termini indicati dalla circolare INPS n. 44/1995: occorre distinguere in relazione alle varie attività pur se articolate in diversi stabilimenti della stessa o di altra provincia e non già tenendo conto del numero complessivo dei dipendenti a prescindere dai settori di attività

-nel calcolo sono da ricomprendere anche gli  apprendisti ,i dirigenti i lavoratori a tempo determinato (non stagionale) ed i lavoratori a domicilio , mentre   i lavoratori part time (art.6 dec.leg.von,61/2000)   sono da computare in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo   pieno.Ai fini dell’arrotondamento è necessario sommare gli orari dei singoli lavoratori part time gliorri dei singoli con il seguente meccanismo : esempio tre unità in organico a part.time di 18,20 e 24 ore settimanali.La somma dei tre orari parziali fa 62ore  ,che diviso per 40 ore dell’orario normale comporta 1 unita’ più 22 ore,che superando la meta’ dell’orario normale ,ossia 20 ,comportano  l’arrotondamento a 2 unità complessive .

Invece, non sono computabili i soggetti impegnati   in lsu ed    i co co co, anche a progetto.

-per le  richieste formulate prima che sia trascorso un semestre dal trasferimento di azienda,il calcolo   del numero di dipendenti superiore a 15 va fatto per il periodo decorrente  alla data    del trasferimento;

-per le aziende  che si trovano in procedura concorsuale ,per pratiche attivate entro il 31,12,2015, il computo dei dipendente si fa nell’ambito dei sei mesi  precedenti  la data di ammissione alla procedura ;

– come in precedenza detyto ,per le imprese con attività plurime,occorre effettuare il calcolo occupazionale in relazione  ad ogni distinta   attività.

3) LAVORATORI BENEFICIARI

Possono beneficiare della cigs :

– operai, impiegati quadri ed apprendisti , risultando confermata l’esclusione dei dirigenti e  dei lavoratori a domicilio;

– soci di cooperative di produzione e lavoro con rapporto di lavoro subordinato ;

-giornalisti professionisti ,pubblicisti e praticanti dipendenti da case editrici di giornali e quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,   compresi quelli delle    radio e tv private

Per quanto concerne gli apprendisti e'  da sottolineare  :

 

  1. Sono destinatari dei trattamenti  di  integrazione  salariale  i lavoratori     assunti     con     contratto     di     apprendistato professionalizzante.
  2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle  dipendenze  di imprese per  le  quali  trovano  applicazione le sole  integrazioni salariali   straordinarie,   sono   destinatari    dei    trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale diintervento per crisi aziendale  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,lettera  b).

Nei casi  in  cui  l'impresa  rientri  nel  campo   di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole  integrazioni  salariali  ordinarie,gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

  1. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo

1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296, e  successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui  al  primo  periodo  non  si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  22,  comma  1,  della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  1. Alla ripresa dell' attivita' lavorativa a seguito di  sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo  di  apprendistato  e' prorogato  in  misura  equivalente   all'ammontare   delle   ore   di integrazione salariale fruite.

Per i lavoratori  beneficiari  della cigs ,l’art.1 ,commi 2 e 3, del decreto 148 , confermando la previsione della precedente disciplina dellla cigs ,dispone che anche  i lavoratori aspiranti al trattamento d’integrazione  straordinaria devono possedere, per il lavoro prestato presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione , precisando ,peraltro, che ai fini del requisito in questione ,l’ anzianita’  di effettivo  lavoro  del   lavoratore   che   passa   alle   dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo  conto  del periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e’   stato   impiegato nell’ attivita’ appaltata, confermando l’analoga previsione delle circolari Inps n.30/2012 e n. 75/09

Invece , circa il modo con cui   vanno determinati “i 90 giorni di effettivo lavoro” , si    richiama la circ.n.24/15 del MLPS, secondo cui per giornate di «effettivo lavoro» si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, aggiunge che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 6 settembre 1995, sono computati anche i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.

Pertanto ,alla luce del chiarimento del MLPS circa tale aspetto , non sono da conteggiare nel lavoro effettivo eventuali giorni di mancata presenza al lavoro causati da malattia , infortunio sul lavoro, permessi e congedi fruiti dal lavoratore , coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità

4) CAUSALI INTERVENTO CIGS

L’accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria potrà essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

 A) crisi aziendale,

B) Riorganizzazione aziendale,che ,pertanto ,ricomprende in sé  anche le due  causali della ristrutturazione e   conversione aziendale previste dalla legislazione precedente;

 C) Contratti di solidarietà.

In merito alle suddette causali, si precisano i seguenti aspetti: A) Causale crisi aziendale

Giusta la previsione del DM n 31826/2002,che la circolare MLPS n.24/15 ha confermato , si stabilisce che sono adottati   programmi di crisi  aziendale i seguenti criteri   :

a) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo;indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l’impresa devepresentare -unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto biennio -specifica relazionetecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economica

  1. b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento -o, quantomeno, la stabilità –

dell’organico aziendale nel biennio precedente all’intervento CIGS; deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite daagevolazioni contributive e/o finanziarie.

Nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria, l’impresa stessa motiva la necessità delle suddette assunzioni, nonchè la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della CIGS;

  1. c) deve essere presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento che, sul presuppostodelle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca le azioniintraprese, o da intraprendere,per il superamento delle difficoltà dell’impresa, distinte per ciascun settore di attività dell’impresa stessa, nonchè per ciascuna unitàaziendale interessata dall’intervento straordinario di integrazione salariale;
  2. d) qualora l’impresa, nel corso dell’intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi;
  3. e) il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. L’impresa deve, in tal caso, documentare l’imprevedibilità dell’eventocausa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.
  4. Ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d).
  5. Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie e’valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c)

Non sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi aziendale, presentati da imprese che:

  1. a) abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente

alla richiesta di CIGS;

  1. b) non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;
  2. c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la
  3. Nell’ambito della fattispecie della crisi aziendale, risultano ricomprese dal dec.legvo 148/15   le fattispecie della crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico – finanziari, la crisi aziendale determinata da evento improvviso ed imprevisto e, soltanto fino al 31 dicembre 2015, la crisi per cessazione di attività.

Con particolare riferimento alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, si rappresenta che, alla luce dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148, in ragione del venir meno, a partire dal 1° gennaio 2016, della possibilità di accesso al trattamento straordinario d’integrazione salariale per la causale di crisi per cessazione – anche parziale – di attività, entro il 31 dicembre 2015, devono perfezionarsi i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione.

Entro la data del 31 dicembre 2015, dunque, deve essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e deve, altresì, essere presentata l’istanza di ammissione al trattamento.

Il decreto di ammissione potrà essere emanato anche successivamente al 31 dicembre 2015, una volta esaurita l’istruttoria delle domande presentate entro il termine sopra richiamato.

Alla cigs per crisi aziendale sono ammessi anche gli apprendisti profesionalizzanti in forza presso  imprese destinatarie della disciplina della cigs

B)Causale riorganizzazione aziendale

Tale causale è comprensiva  anche della ristrutturazione aziendale e della conversione aziendale ,che ,invece,nella previgente normativa  erano causali distinte.

La “ristrutturazione” richiede un significativa  modifica delle strutture dell’impresa con  connessi  investimenti in macchinari e/o locali ed il relativo programma deve avere le seguenti caratteristiche:

-prevalenza degli investimenti per impianti fissi ed attrezzature rispetto al complesso degli investimenti ; -indicazione  di  attività di formazione e riqualificazione professionale  per la  valorizzazione delle risorse interne;

-valore  medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni  materiali ed immateriali superiore in misura significativa al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente;

-sospensioni dei lavoratori ricollegate agli interventi  ed al processo di ristrutturazione da effettuare con un rapporto tra lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi pari al 30 % ; -indicazioni   circa la  la copertura finanziaria delle  spese necessarie per attuare la    ristrutturazione.

Una particolare fattispecie riguardante la ristrutturazione aziendale concerne  la situazione di trasformazione dell’assetto proprietario,per cui le imprese possono richiedere l’azzeramento dei periodi di cigs precedentemente utilizzati,    .

La “riorganizzazione”   si ha un mutamento delle produzioni aziendali e di conseguenza si attua la modificazione degli impianti  e dei cicli produttivi ,nonche’  la sostituzione degli impianti esistenti  .

Infine la ” riorganizzazione ”  discende dall’esigenza di far fronte ad inefficienze della struttura  dovute a squilibri tra apparato produttivo,commerciale ed amministrativo e pertanto si realizza una significativa razionalizzazione  gestionale ,mentre nel programma occorre indicare gli investimenti produttivi e l’attività di formazione e riqualificazione rivolta al recupero di risorse  interne, mentre las tessa  deve interessare almeno il 30% del personale sospeso.

Alla cigs per riorganizzazione non sono ammessi gli apprendisti professionalizzanti  ,anche se in forza  presso imprese   destinatarie della disciplina della cig

  1. C) Causale contratti solidarieta’

Preliminarmente si ricorda che i contratti di solidarieta’  si distinguono  in  “difensivi” ed “espansivi“.

I primi sono così definiti perche’ comportano una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare il licenziamento del personale in azienda.

I secondi ,che non hanno registrato un uso    pari a quello dei primi, assumono tale denominazione in quanto sono caratterizzati dall’aumento dei lavoratori neo assunti a tempo indeterminato per compensare la riduzione dell’orario di lavoro al personale già in forza dell’azienda interessata.

In questa sede  ,  vengono trattati i contratti di solidarietà così detti difensivi , il cui scopo precipuo, nell’ambito di una situazione di crisi aziendale temporanea ,appare quello di concorrere alla difesa dei livelli di occupazione ,evitando dei licenziamenti ,  sottolineando  che gli stessi sono di due tipi, a seconda che le imprese interessate sono ovvero non sono destinatarie della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria.

La fonti normative principali sui contratti di solidarietà difensivi per le imprese soggette al regime d’integrazione salariale straordinaria in precedenzasono state costituite dalla leggi n.155/81, n.416/81,n.863/84, n.48/88, n.223/91 , n.236/93 , n.491/94, n.608/96 e dal Decreto Ministro del Lavoro n. 46448 del 10.7.09, mentre agli stessi  ,divenuti una causale dell’intervento della cigs , sono dedicate dal dec.legvo n.148/15 le disposizioni contenute nel  comma 5.  dell’articolo 21 che  disciplina la concessione del trattamento d’integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà difensivi di cui al comma 1, lettera c) dell’art.20 ,   prevedendo appunto   la possibilità per le predette  aziende  di fare ricorso al trattamento d’integrazione salariale straordinaria,a seguito della stipula di un accordo tra azienda ed OO SS finalizzato alla riduzione concordata dell’orario di lavoro per superare l’esigenza di licenziare i dipendenti considerati in esubero, e che agisce nei confronti di tutti i lavoratori,anche quelli non iscritti alleoo.ss.stipulanti ovvero  contrari , perchè si inerisce all’interno di una fattispecie complessa comprensiva,oltre che del contratto di solidarietà,anche del provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale.

 C.1) Aziende che possono far ricorso ai contratti di solidarietà difensivi con la cigs

Possono stipulare i contratti in parola tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione della cigs,comprese le imprese appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizie,nonche’ dall’1.2014 i partiti ed i movimenti politici (art.16 dec.legge n.149/13 ,convertito in legge n.13/2014) ,  DM 22 aprile 2014.e circolare Inps n.87/2014

Conseguentemente il trattamento d’integrazione viene riconosciuto soltanto alle imprese occupanti in media più di 15 dipendenti ( compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione ministeriale di cassa integrazione guadagni ,mentre il predetto requisito occupazionale non è richiesto per le imprese editrici di giornali quotidiani,le agenzie di stampa a diffusione nazionale,nonche’ editrici e/o stampatrici di giornali periodici .

 Infine ,si evidenzia che la procedura dei contratti di solidarietà non trova applicazione nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.Pertanto le imprese del settore edile che intendono utilizzare il contratto di solidarietà difensivo devono riportare nella documentazione richiesta allo scopo i nominativi dei lavoratori inseriti in modo permanente nella struttura aziendale,distinguendoli dagli altri appartenenti ai casi di cui sopra esclusi.

 C.2)Lavoratori interessati

Possono essere beneficiari di CDS i lavoratori operai,    ,impiegati,quadri ed i soci di cooperative di produzione e lavoro,che di conseguenza risultano essere i destinatari del diritto alla cigs,purchè abbiano un’anzianità di lavoro presso l’unita’ produttiva coinvolta   di almeno 90 giorni di effettivo lavoro ,compresi i dipendenti a tempo determinato non stagionale

 

Invece sono esclusi dalla cigs con CDS :

– .i lavoratori impiegati nei cantieri edili per fine lavoro o per fine fase lavorativa;

– i dirigenti, ,i lavoranti a domicilio e gli apprendisti, anche  professionalizzanti;

– i lavoratori a tempo determinato assunti per l’escuzione di attività di tipo stagionale .

Si precisa che, se il CDS interessa i lavoratori con rapporto part time, necessita dimostrare il carattere strutturale del lavoro a tempo parziale nella preesistente organizzazione del lavoro in azienda.

 

C.4) Modalità  distribuzione riduzione    orario di lavoro

Azienda e sindacati possono fissare nell’accordo di ricorso alla cigs per  CDS la distribuzione della riduzione   dell’orario di lavoro stabilito   ,mentre per modificare in diminuzione la riduzione programmata  nel cds sottoscritto sarà necessario un nuovo accordo ed una nuova istanza per la cigs, peraltro  avvertendo che la riduzione di orario lavorativo può essere differenziata tra i dipendenti coinvolti dal CDS ed anche riguardare una parte soltanto dei lavoratori in forza .

Resta specificato altresì che:

-La riduzione media oraria non puo’ essere superiore al 60  per  centodell’orario giornaliero,  settimanale  o  mensile   dei   lavoratori interessati al contratto di solidarieta’.- Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro  non  puo’essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per ilquale il contratto  di  solidarieta’  e’  stipulato.   -Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nelperiodo di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto   di solidarieta’. – Il trattamento di integrazione salariale e’ ridotto in corrispondenza   di   eventuali   successivi   aumenti    retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. – Gli accordi di cui sopra devono specificare le modalita’ attraverso le quali modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,l’orario  ridotto. – Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione  salariale. -Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relativealla retribuzione persa a seguito  della  riduzione  dell’orario  di lavoro sono a carico della gestione di afferenza,  ad  eccezione  di quelle relative a  lavoratori  licenziati  per  motivo  oggettivo  o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo,  entro  90giorni dal termine del  periodo  di  fruizione  del  trattamento  di integrazione salariale, ovvero  entro  90  giorni  dal  termine  del periodo di fruizione di un ulteriore  trattamento  straordinario  di integrazione salariale concesso entro 120  giorni  dal  termine  del trattamento precedente.

:– si ammette la riduzione dell’orario di lavoro in modalità giornaliera ,settimanale e mensile ;

– non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i dipendenti in solidarietà oltre il tempo pieno previsto dal ccnl applicato in azienda , a meno che l’impresa non fornisca prova di sopravvenute straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.

-se le modalità della modifica in aumento dell’orario indicato nel CDS risultano prefissate nel medesimo ,è consentito effettuare temporanei aumenti dell’orario di lavoro per significati e sopravvenute esigenze aziendali ,rispettando i limiti del normale orario contrattuale e dando comunicazione della variazione al competente ufficio del Ministero del Lavoro per ogni valutazione e determinazione .

-stante il silenzio della legge ,nella scelta dei lavoratori da inserire nel contratto di solidarietà si applicano gli stessi criteri previsti per la cigs, compresa la rotazione ove tecnicamente possibile.

-per l’ammisione al CDS è necessaria prima la stipulazione (non necessariamente presso una sede istituzionale pubblica-ved.circolare ministero lavoro n.64/2000 con o  senza il preventivo avvio della procedura di mobilità riguardante il personale esuberante )di un contratto collettivo aziendale da parte delle rasppresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative

C.5) DURATA INTERVENTO CIGS

  .In ogni caso l’accordo vincola tutti i lavoratori coinvolti, compresi i dissenzienti e i non aderenti ai sindacati sottoscrittori, fermo restando che i singoli lavoratori possono pero’,anche se iscritti, impugnare l’accordo e chiederne la disapplicazione qualora ritengono violati i principi di correttezza o di non discriminazione.

Per l’approvazione del CDS e l’intervento della cigs ,transitoriamente in attesa della nuova modulistica ministeriale risulta necessaria specifica istanza da parte dell’impresa interessata al Ministero del Lavoro -Direzione Generale Ammortizzatori Sociali-Divisione III,utilizzando il modulo di domanda CIGS-SOLID- 1 e la scheda n. 8,scaricabili dal sito web http://www.lavoro.gov.it, cliccando alla voce “tematiche” e poi proseguendo su “ammortizzatori sociali”, “contratti solidarietà” e “modulistica”, curando di rispettare le indicazioni contenute nel foglio delle istruzioni e tenendo conto che ciascuna domanda iniziale ovvero di proroga non può avere una durata superiore a 12 mesi ,mentre il decreto ministeriale di cigs avrà validità annuale.

In ogni caso l’accordo vincola tutti i lavoratori coinvolti,compresi i dissenzienti e i non aderenti ai sindacati sottoscrittori,fermo restando che i singoli lavoratori possono pero’,anche se iscritti,impugnare l’accordo e chiederne la disapplicazione qualora ritengono violati i principi di correttezza o di non discriminazione.

5) DURATA MASSIMA COMPLESSIVA INTERVENTO(CIGO+CIGS)

Per la durata dei trattamenti d’integrazione salariale, l’articolo 4 ridetermina la durata massima complessiva delle integrazioni salariali, sancendo che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5.

L’articolo 22, comma 5, dispone, infatti, che «ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale «contratto di solidarietà» viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente».

Premesso che il decreto legislativo n. 148 trasforma il contratto di solidarietà difensivo da istituto autonomo a causale dell’intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 21, comma 1, leti c) e infra, sub paragrafo A), in forza del combinato disposto degli articoli 4 e 22, comma 5, ai fini del rispetto della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile, il trattamento di integrazione salariale per la causale «contratto di solidarietà» viene computato per metà della sua durata.

Ne consegue, ad esempio, che se nel quinquennio mobile il datore di lavoro chiede il trattamento di integrazione salariale solo per la causale «contratto di solidarietà», la durata massima dell’intervento potrà raggiungere i 36 mesi (fino a 24 mesi, infatti, l’intervento sarà computa per 12 mesi, cui potranno aggiungersi altri 12 mesi fino al raggiungimento del tetto dei 24 mesi complessivi). Se, invece, nel quinquennio mobile il datore ha già richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria per causali diverse dalla causale «contratto di solidarietà» per 18 mesi, potrà richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria per la causale «contratto di solidarietà» per ulteriori 12 mesi (i 12 mesi di trattamento per la causale «contratto di solidarietà» saranno computati per 6 mesi, che, aggiunti ai 18 già goduti, portano al raggiungimento del tetto dei 24 mesi complessivi).

Se nel quinquennio mobile il datore ha, invece, già richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria per causali diverse dalla causale «contratto di solidarietà» per 12 mesi, potrà richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria per la causale «contratto di solidarietà» per ulteriori 24 mesi (i 24 mesi di trattamento per la causale «contratto di solidarietà» saranno computati per 12 mesi, che, aggiunti ai 12 già goduti, portano al raggiungimento del tetto dei 24 mesi complessivi).

Se nel quinquennio mobile il datore ha, invece, già richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria per 12 mesi potrà richiedere, ad esempio, ulteriori 12 mesi di contratto di solidarietà (che vengono computati per 6 mesi), potranno essere richiesti ulteriori 6 mesi di CIGO /CIGS oppure altri 12 mesi di CDS .

Diversamente, se nel quinquennio mobile il datore di lavoro ha richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria per 12 mesi e ulteriori 12 mesi di CIGS (ad esempio per riorganizzazione), avendo raggiunto il limite massimo previsto dei 24 mesi nel quinquennio mobile, non potrà richiedere alcun ulteriore trattamento.

Tale modalità di computo non si applica alle imprese edili e affini.

Infatti, l’articolo 4, comma 2, prevede che, per ciascuna unità produttiva, il limite di durata massima complessiva dei trattamenti sia ampliato a 30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) (imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo) ed o) (imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

L’articolo 44, comma 2, stabilisce che, ai fini del computo delle durate massime complessive innanzi indicate (24 mesi o 30 mesi nel quinquennio mobile), i trattamenti richiesti

prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Inoltre, l’articolo 42, comma 1, precisa ulteriormente che i trattamenti straordinari d’integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale, già concluse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la durata prevista negli accordi, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse. Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo 42 prevede che, anche in tale ipotesi i trattamenti riguardanti periodi successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo si computano ai fini della durata massima di cui all’articolo 4. In tali casi, per il computo della durata dei trattamenti concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 22, limitatamente al periodo autorizzato successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.

Le medesime disposizioni innanzi illustrate si applicano ai periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 223 del 1991.

Si evidenzia altresì che i periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale secondo la previgente normativa e conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 non saranno computati ai fini della durata massima prevista dall’art. 4.

Infine, si rappresenta che, a norma dell’articolo 21, comma 6, l’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento ordinario.

Da ultimo si rileva che ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) si applica la circolare INPS n. 58 del 28 aprile 2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

6) DURATA MASSIMA INTERVENTO CIGS IN BASE CAUSALI

6.1 Durata massima cigs  per  riorganizzazione aziendale .

Per la causale di riorganizzazione aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario d’integrazione salarialepuò avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Si precisa che, alla luce delle nuove disposizioni normative, il periodo di CIGS concesso per riorganizzazione aziendale non potrà essere prorogato per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali, come era invece previsto dalla previgente normativa (articolo 1, comma 3, legge n. 223 del 1991 abrogato dall’art. 46, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 148).

 

 6.2-Durata massima cigs per crisi aziendale

Per la causale di crisi aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il decreto prevede che la durata massima del trattamento possa essere di 12 mesi, anche continuativi.

Ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello precedentemente autorizzato.

In ragione del rapporto di continuità tra la disciplina dell’articolo 1,comma 5, della legge n. 223 del 1991 e dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 – di contenuto identico – la suddetta disposizione deve essere rispettata anche tra trattamenti autorizzati ai sensi della previgente normativa e trattamenti autorizzati ai sensi della nuova normativa. D’altro canto, la presentazione di una istanza per l’accesso al trattamento CIGS per crisi aziendale, immediatamente successiva ad una precedente richiesta per la medesima causale di crisi aziendale, sarebbe evidentemente indicativa della mancata attuazione da parte dell’azienda del piano di risanamento cui l’azienda si era impegnata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di trattamento.

 

6.3.  Durata massima cigs contratto solidarieta’   

Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, il trattamento straordinario d’integrazione salariale, a seguito di stipula di contratto di solidarietà, può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Tale durata, come già anticipato al paragrafo 3 della presente circolare, può ampliarsi fino a raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile nel caso previsto dal successivo comma 5 secondo cui, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti concessi a seguito di stipula di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre il limite suddetto, la durata di tali trattamenti viene computata per intero. Tale modalità di computo non si applica alle imprese edili e affini.

 

7) . Riorganizzazione e crisi aziendale. Limiti del trattamento.

 

Si precisa che l’articolo 22, comma 4, stabilisce che, sia per la causale di riorganizzazione aziendale che per quella di crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo di cui al

programma autorizzato. Ai sensi dell’articolo 44, comma 3, tuttavia, tale disposizione non trova applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame. Pertanto, la disposizione si applicherà dal 25 settembre 2017.

 

8) Procedure concorsuali. Causale d’intervento.

L’articolo 2, comma 70, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha abrogato l’articolo 3 della legge n. 223 del 1991 con effetto dal 1° gennaio 2016.

Pertanto, espunta la suddetta disposizione dall’ordinamento giuridico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento CIGS conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo articolo 3.

Fino al 31 dicembre 2015, hanno trovato applicazione le circolari nn. 4 del 2 marzo 2015 e 12 dell’8 aprile 2015. Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 223 del 1991, il trattamento  ha avuto decorrenza  d  dalla data della dichiarazione di fallimento, dalla dichiarazione di apertura del concordato preventivo, dalla data di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, e di conseguenza, l’inizio delle sospensioni e’ decorso   dalla data dei provvedimenti suindicati, applicandosi le norme procedimentali già previste per tali causali di intervento (fino al 31 dicembre 2015).

Successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dal decreto legislativo 148/2015.

Con circolare n.1/2016 il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in   merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti di imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall’articolo 21 del vigente decre to legislativo n. 148/2015.,precisando quanto segue

“Con riferimento ad imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’articolo 21 del vigente decreto legislativo n. 148/2015, e che, in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, il Ministero precisa che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato – ovviamente limitatamente al periodo già richiesto – in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, è necessario che gli organi della procedura concorsuale inoltrino telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di ”voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrà essere autorizzata – alle condizioni sopra descritte – con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.”

L’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo ha  introdotto   , limitatamente all’anno 2015, modifiche all’articolo 3, comma 5-bis,della legge n. 223 del 1991.

Per effetto di tali modifiche, la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità disciplinata dall’articolo 3 per le ipotesi di sottoposizione delle imprese a procedure concorsuali si applica, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, anche ai lavoratori delle imprese nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all’articolo 32 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. A tale fine, l’amministratore dei beni nominato ai sensi dell’articolo 2-sexiesdella citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 esercitano le facoltà attribuite dall’ articolo 3 al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali. Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dall’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 148 , è destinato per l’anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3 comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009.

9.Trattamento di fine Rapporto.

 

9.1. Contratto di solidarietà.

Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

 

 

9.2- Altre causali cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

Si rappresenta che l’articolo 46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 148 reca l’abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464, che, all’articolo 2, secondo comma, stabiliva che le aziende potessero richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo CIG dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato. Pertanto, a seguito dell’abrogazione, le quote di trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro10.Contribuzione addizionale.

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 stabilisce l’applicazione di un contributo addizionale obbligatorio a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale, connesso all’effettivo utilizzo del trattamento in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa previgente, e che trova applicazione limitatamente ai trattamenti di integrazione salariale per i quali viene presentata istanza a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 148.

Tale contributo non è dovuto:

  • dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, comma 8 bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;
  • dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma ÌO-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  • dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accederanno, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal decreto legislativo 148/2015 . La norma di esonero dalla contribuzione addizionale di cui dall’art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 del 1988 fa infatti riferimento ad imprese sottoposte a procedure concorsuali nell’individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal versamento dei contributi in parola.

 

 

11. Procedimento amministrativo.

 

L’impresa che intende richiedere il trattamento straordinario d’integrazione salariale, per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, avvia la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148.

Per la causale” Contratto di solidarieta'”, ai fini    dell’ammissione alla cigs è necessaria prima la stipulazione (non necessariamente presso una sede istituzionale pubblica-ved.circolare ministero lavoro n.64/2000 con o  senza il preventivo avvio della procedura di mobilità riguardante il personale esuberante )di un contratto collettivo (ved.Allegato 1)aziendale da parte delle rasppresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,contenente: numero dei lavoratori in esubero,distribuzione della riduzione dell’0rario lavorativo,motivazioni e cause delle eccedenze .Il contratto sottoscritto vincola le parti e non può essere modificato dall’impresa in modo unilaterale.

La legge non indica quale sia l’efficacia dell’accordo sindacale,nè sussiste specifica previsione legislativa sulla necessità o meno che l’accordo sia stipulato da tutti i sindacati presenti in azienda o da tutti quelli comparativamente  piu’ rappresentativi .In ogni caso l’accordo vincola tutti i lavoratori coinvolti,compresi i dissenzienti e i non aderenti ai sindacati sottoscrittori,fermo restando che i singoli lavoratori possono pero’,anche se iscritti,impugnare l’accordo e chiederne la disapplicazione qualora ritengono violati i principi di correttezza o di non discriminazione.

Costituiscono oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alle sospensioni e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario nonché delle misure previste per la

gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per cui è richiesto l’intervento e le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione

Per l’approvazione del CDS e l’intervento della cigs  risulta necessaria specifica istanza da parte dell’impresa interessata al Ministero del Lavoro -Direzione Generale Ammortizzatori Sociali-Divisione III,utilizzando il modulo di domanda CIGS-SOLID- 1 e la scheda n. 8,scaricabili dal sito web http://www.lavoro.gov.it, cliccando alla voce “tematiche” e poi proseguendo su “ammortizzatori sociali”, “contratti solidarietà” e “modulistica”, curando di rispettare le indicazioni contenute nel foglio delle istruzioni e tenendo conto che ciascuna domanda iniziale ovvero di proroga non può avere una durata superiore a 12 mesi ,mentre il decreto ministeriale di cigs avrà validità annuAi sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 148 è previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso venga emesso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per definire l’incremento della contribuzione addizionale dovuta a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori previsto dal comma 3 del medesimo articolo 24. Il rispetto delle modalità di rotazione sarà oggetto di accertamento ispettivo.

Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare, nell’esame congiunto, la non percorribilità della causale di contratti di solidarietà ex articolo 21. comma 1. lettera e).

A conclusione della fase procedurale dell’esame congiunto, le regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale. Il suddetto parere è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Al fine di consentire la conclusione del procedimento nei termini previsti dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 148, decorsi i venti giorni in questione, l’Amministrazione alla stregua dei principi di carattere generale contenuti nell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 potrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del suddetto parere.

 

11.1 Modalità di presentazione dell’istanza

La domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d’intervento, entro giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale e deve essere corredatadall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, nell’istanza di concessione l’azienda deve comunicare, altresì, il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

La sospensione o la riduzione dell’orario come concordata dalle parti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 148,decorrono non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza.

In caso di presentazione tardiva dell’istanza, cioè oltre il termine perentorio dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda medesima.

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione derivi a danno del lavoratore la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d’importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Ai sensi dell’articolo 44, comma 4, la disposizione di cui all’articolo 25, comma 2, si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. Pertanto, i nuovi termini relativi alle sospensioni dei lavoratori e alla presentazione dell’istanza si applicano alle domande di integrazione salariale presentate a decorrere dal 1° novembre 2015, che dovranno essere corredate da un verbale di esame congiunto ovvero da un accordo collettivo aziendale che preveda la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con decorrenza non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza che dovrà avvenire, per espressa disposizione normativa, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.

La domanda di concessione deve essere inviata contestualmentecon modalità telematica, tramite il canale “CIGSonlìne”, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e 1.0. – Divisione IV – e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.

Nelle more della predisposizione dei nuovi modelli di presentazione delle istanze e delle relative schede tecniche coerenti con le modifiche normative intervenute, le imprese istanti potranno avvalersi dei modelli attualmente in uso, per quanto compatibili, e integrandoli laddove necessario. In particolare, con riferimento a tutte le causali l’istanza dovrà essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, e per lecausali di crisi e riorganizzazione aziendale, l’istanza dovrà essere integrata anche con l’indicazione del numero dei lavoratorimediamente occupati presso l’unità produttiva o le unità produttive oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Per le istanze presentate precedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 e le istanze relative a proroghe dei trattamenti di CIGS nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione nonché nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni relative al procedimento amministrativo di cui alla previgente normativa.

ECRETO MLPS CONTENENTE CRITERI PROVVEDIMENTI CIGS

14 febbraio 2016   FC Focus   Nessun commento

Come e’ noto dal 25 settembre 2015 è in vigore la nuova regolamentazione delle integrazioni salariali  straordinarie prevista dal dec.legvo n.148/2015 su cui il MLPS ha fornito  istruzioni operative  state con la circolare n.24/15  ,nella quale,in particolare , si rappresenta che, nelle more della adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, recanti i   criteri per la approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti, avrebbero continuato  ad essere applicati, ove compatibili, i criteri previsti nei seguenti decreti ministeriali , gia’  utilizzati per la concessione dei trattamenti  :

  • per la causale di riorganizzazione aziendale trova applicazione il DM n. 31444 del 2002;
  • per la causale di crisi aziendale, il DM n. 31826 del 2002;
  • per la causale di contratto di solidarietà, il DM n. 46448 del 2009;
  • per i partiti politici, i DDMM nn. 82762 e 81401 del 2014;
  • per le imprese dei servizi di pulizia, il DM n. 31446 del 2002;
  • per le imprese dei servizi di ristorazione e mensa, il DM n. 31347 del 2002;
  • per le procedure concorsuali di cui all’articolo 3 della legge n. 223/1991, fino al 31 dicembre 2015, il DM n. 70750 del 2012.

Premesso quanto sopra,si segnala che risulta approvato il decreto del Ministro del Lavoro n.9433 del 13 gennaio 2016 ,che ,abrogando  quelli previsti   dai  provvedimenti  elencati nella citata  circolare n.24/15 , fissa i nuovi criteri per l’applicazione della cigs ,  cosi’ come disciplinata dal richiamato  decreto delegato  , da  utilizzare   per le  domande prodotte  dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ,che di seguito si esaminano con riferrimento alle  varie  fattispecie d’intervento dell’integrazione salariale straordina

1) Riorganizzazione aziendale

Sono adottati i seguenti criteri:

  1. a) l’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva
  2. b) il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne
  3. c) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma – relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E. – deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente
  4. d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare
  5. e) le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto   nel limite dell’80   percento delle ore lavorabili nell’unità   produttiva,   nell’arco   di tempo del programma autorizzato
  6. f) nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati   alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale   deve intendersi,   oltre al rientro in azienda dei lavoratori   sospesi,   anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medes Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione
  7. g) il programma deve   esplicitamente   indicare le modalità di copertura     finanziaria degli investimenti

Resta stabilito che per l’approvazione   del programma   di riorganizzazione aziendale di cui sopra deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a g) di cui sopra  .

Infine, si prevede che in sede di prima applicazione del decreto ministeriale , i piani di riorganizzazione   sono esaminati anche con riferimento agli interventi di CIGS già attuati dall’impresa richiedente, a prescindere dal valore degli investimenti previsti nella lettera e)

.

2)Crisi aziendale

Sono adottati i seguenti criteri

  1. a) dagli indicatori economico-finanziari   di bilancio (fatturato, risultato   operativo, risultato d’impresa, indebitamento), complessivamente   considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l’impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
  2. b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento – o, quantomeno, la stabilità   – dell’organico   aziendale   nel biennio   precedente   l’intervento   della CIGS. Deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o    Nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della CIGS;
  3. c) deve essere presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell’impresa interessata dall’intervento straordinario di integrazione salariale;
  4. d) il programma di risanamento di cui al punto precedente deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione.   L’impresa – qualora, nel corso dell’intervento di CIGS o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali – deve presentare un piano di gestione degli

Si dispone che per l’approvazione del programma di crisi aziendale, deve riscontrarsi la   contestuale presenza delle condizioni di cui alle sopra riportate lettere da a) a d)

 

2.1). Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto

E’ stabilito che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa, deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. Tale fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) del n.2)

2.2). Programmi crisi aziendale non presi in esame di regola

Il decreto in esame avverte che non vengono presi in esame, di regola , i programmi di crisi aziendale , presentati da imprese che

  1. a) abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;
  2. b) non abbiano effettivamente avviato I’attività produttiva;
  3. c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino, per le imprese subentranti, azioni volte al risanamento aziendale e alla salvaguardia

 

3)Contratti solidarietà

3.1) Aziende e lavoratori , beneficiari)

Per l’accesso al trattamento   di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti   , è necessario che le imprese stipulino un contratto aqziendale di solidarietà , ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte,   la riduzione o la dichiarazione   di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto contratto   i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli interessati ai di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri.

II ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività   produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

Infine , è stabilito che per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile l’applicazione     dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

 

3.2)Modalità applicative)

Anzitutto ,si dispone che l’esubero di personale,   in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.

Peraltro, si avverte che ,qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze   di maggior lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà,   le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo.   L’azienda   è tenuta a comunicare l’avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’INPS   In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Infine, risulta disposto che

  1. a) di regola, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà
  2. b) nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà   – al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale   – è possibile attivare la procedura   di licenziamento   collettivo   solo con la non opposizione   dei lavoratori

5)Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia

Sono adottati i seguenti criteri:

  1. a)   la contrazione dell’attività   de Il’azienda appaltatrice dei servizi di mensa deve essere in diretta connessione   con la contrazione   dell’attività dell’impresa   committente   verificatasi   a seguito del ricorso al trattamento   ordinario di integrazione   salariale   o all ‘attuazione   di programmi di crisi aziendale, di riorganizzazione   aziendale o a seguito di   sottoscrizione di contratti di solidarietà;
  1. b) la contrazione dell’attività   dell’azienda   appaltatrice dei servizi di pulizia   deve essere in diretta connessione   con la contrazione   dell’attività   dell’impresa   committente   verificatasi   a seguito dell’attuazione   di programmi di crisi aziendale, di riorganizzazione aziendale   o a seguito di sottoscrizione di contratti di solidarietà;
  1. c) la sospensione   dal lavoro o l’effettuazione   di un orario   ridotto deve essere in diretta connessione con la contrazione dell’attività di cui alle lettere a) e b);
  1. d) le difficoltà   dell’impresa   committente   devono   essere già state oggetto   di   specifici provvedimenti autorizzativi dei trattamenti di integrazione salariale.

Inoltre si evidenzia che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto. A tal fine, l’impresa richiedente il predetto trattamento deve indicare – allegando specifica dichiarazione   della società committente – la durata del contratto medesimo.

 

6)Imprese artigiane)

Si applicano   i seguenti criteri per la concessione del trattamento   straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori   in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività   dell’impresa   che esercita l’influsso gestionale prevalente di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo   n. 148 del 14 settembre 2015

  1. a) la contrazione dell’attività dell’impresa artigiana deve essere in diretta connessione con la sospensione   o riduzione dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente a seguito del ricorso della stessa a trattamenti straordinari di integrazione   salariale o a trattamenti ordinari di integrazione salariale o a prestazioni in costanza di rapporto di lavoro a carico dei fondi di solidarietà   ovvero del fondo di integrazione salariale;
  1. b) gli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane possono essere autorizzati limitatamente ai periodi in cui vi sia stato il ricorso ai trattamenti

di cui alla lettera   a) da parte dell’impresa   che esercita l’influsso   gestionale prevalente Partiti politici movimenti politici e loro rispettive articolazioni sezioniterritoriali

7.1)Intervento Cigs

Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori dipendenti dei partiti   e dei movimenti politici e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali in presenza delle condizioni di cui ai commi successivi.

In caso di presentazione   di un programma   di riorganizzazione,   l’esame   dell’istanza     di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, è effettuato sulla base del riscontro delle seguenti condizioni:

  1. a) presentazione di un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, attraverso interventi finalizzati ad una ricomposizione dell’assetto e dell’articolazione   centrale o territoriale;
  1. b) presentazione di un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione;
  1. c) presentazione di un piano di gestione non traumatica   delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la programmazione di attività di formazione e riqualificazione   professionale;
  1. d) presentazione,   a corredo   dell’istanza   di ammissione     al trattamento   straordinario   di integrazione salariale, di una specifica relazione comprovante le condizioni   di cui alle lettere da a) a c).
 

.

Ai fini dell’approvazione dei programmi di crisi, devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. a) diminuzione dell’attività   della struttura, con conseguente esubero di personale, anche in considerazione   degli effetti che tale diminuzione potrà produrre in epoca immediatamente successiva all’istanza;
  1. b) andamento involutivo dei risultati di bilancio complessivamente considerati relativi all’anno antecedente alla richiesta;
  1. c) previsione di azioni volte alla ripresa dell’attività;
  1. d) presentazione di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale;
  1. e) la struttura richiedente deve presentare, a corredo dell’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale, una specifica relazione in ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere

Inoltre, i partiti e movimenti politici possono accedere all’intervento   del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 21,   comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e secondo le modalità indicate al n.3 della presente esposizione

 

 

7.1)Partiti politici- Monitoraggio delle risorse finanziarie

 

Per di consentire all’ ufficio competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la predisposizione dei decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’Inps quantifica annualmente le risorse finanziarie disponibili, tenuto  conto dello stanziamento annuale, nonché della contribuzione dovuta dai partiti e dai movimenti politici.

 

Sulla base delle disponibilità finanziarie annuali di cui sopra , l’ufficio effettua, prima dell’emanazione di ogni decreto, una stima preventiva dell’onere   finanziario connesso e delle residue risorse disponibili.

 

Al   fine di consentire   il monitoraggio   delle risorse finanziarie annualmente   assegnate,   il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi è autorizzato con il pagamento diretto da parte dell’INPS e dell’INPGI,che provvedono al monitoraggio della spesa presentando rendiconti annuali ali’ufficio competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 8)Disciplina del cumulo di cigs e cigo Risulta stabilito che nell’unità produttiva interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria sia da interventi di integrazione salariale straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizion

1) gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 148 del 14 settembre2015 ,lettere :

a)riorganizzazione aziendale

  1. b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°  gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa
  2. c) contratto di solidarieta’.

 

2) i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.

9)(Disposizioni finali)

Le modalità ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate a decorrere dalla data   di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla medesima data cessano di avere efficacia il decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e i decreti ministeriali n. 31347 del 22 luglio 2002, n. 31444 del 20 agosto 2002, n. 31446 del 20 agosto 2002, n. 31447 del 20 agosto 2002, n. 31826 del 18 dicembre 2002, n. 35302 del 15 dicembre 2004, n. 46448 del 10 luglio 2009, n. 82762 del 27 giugno 2014, n. 85145 del 10 ottobre 2014

L’efficacia del DM esaminato     decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

All.1

VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ Il giorno… ,presso…,si tiene  la riunione

TRA

La Società…. con sede legale a … e unità operativa a… ,rappresentata da…,assiostito da…

E

Le OO SS… territoriali ,rappresentate da…,unitamente a … della RSU

Premesso che

-in data…la Società…,operante nel settore… ,ha avviato la procedura di mobilità ovvero ha evidenziato l’esuberanza (specificare l’ipotes iche ricorre) relativa a n…. lavoratori su un organico di n…. addetti,determinata da un andamento negativo delle attività aziendali che si è manifestato in particolare a decorrere dall’ultimo trimestre dell’anno scorso nell’intero settore di appartenenza,che sta comportando una situazione di persistente ed insostenibile difficoltà e negative ripercussioni sul piano occupazionale;

-nel corso dell’odierna riunione ,la Società ha esposto i motivi che hanno indotto ad avviare la procedura di mobilitàovvero ad evidenziare l’esuberanza di personale (specificare lipoesi che ricorre),mentre i rappresentanti delle OO.SS. non hanno ritenuto di accettare le indicazioni aziendali ,esprimendo perplessità e riserve circa le modalità con cui si ritiene di affrontare le asserite problematiche occupazionali e pertanto ,tenendo conto delle condizioni di mercato e dello scenario aziendale,hanno invitato i rappresentanti aziendali a considerare la possibilità di strumenti alternativi alla riduzione del personale ed in particolare di ricorrere al contratto di solidarietà difensivo disciplinato dalla legge n. 863/84 e dal decreto Ministro del Lavoro n. 46448 del 10.7.09,che consentirebbe alla Società di gestire l’attuale situazione di difficoltà esistente nel settore salvaguardando peraltro l’occupazione ed il mantenimento delle professionalità esistenti.

-la Società ,tenuto conto di quanto sopra,ha dichiarato disponibilità a procedere all’utilizzo del predetto contratto di solidarietà difensivo, con rinuncia a proseguire la procedura di mobilità attivata con la comunicazione rimessa alle OO.SS. in data …(da specificare se ricore l’ipoteso altrimentiomettere) coinvolgendo nella riduzione dell’orario di lavoro un numero confacente di dipendenti , al fine di rendere meno oneroso l’impatto del contratto di solidarietà stesso nei confronti dei lavoratori ,nonché di garantire la funzionalità operativa della struttura aziendale ;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1.La premessa costituisce parte integrante del presente verbale d’accordo

2 La Società…e le OO.SS. sottoscritte convengono sull’applicazione del contratto di solidarietà difensivo previsto e disciplinato dall’art 1della legge n. 863/84e del DM sopra citato che per …mesi ,a decorrere dal…,interesserà complessivamente n….dipendenti dell’ unità aziendale come da prospettato allegato n. 1 che evidenzia le categorie, le qualifiche ed i livelli di appartenenza del personale interessato,restando precisato che non si prevede/ si prevede a cadenza di…(mesi –settimane)la variazione dell’individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applicherà la riduzione concordata dell’orario di lavoro,fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi sopra riportato, ed( da riportare soltanto in caso di previsione di variazione dei nominativi dei lavoratori in solidarietà) in merito si precisa che la Società rimetterà apposita comunicazione relativa ai nominativi previsti dalla /e variazione/i alle OO .SS ..territoriali ed aziendali .

3.Il contratto di solidarietà risulterà articolato con riduzione oraria del…% ( meno…ore settimanali) per n…lavoratori ,del…% ( meno…ore settimanali) per n….lavoratori e del …% (meno…ore settimanali) per n….lavoratori ,mentre le riduzioni dell’orario avverrà con modalità in senso verticale/orizzontale/misto,nonchè su base giornaliera /settimanale /mensile ( specificare la situazione che ricorre)) ,così come sarà specificato nelle comunicazioni che verranno preventivamente e tempestivamente rimesse al personale interessato .

4.La Società,ai sensi della normativa da applicare,mentre dichiara che richiederà la cigs per la riduzione dell’orario di lavoro attuata in applicazione del presente accordo di solidarietà ,che sarà pagata direttamente dall’Inps in relazione alle indisponibilità di adeguate risorse finanziarie ovvero che sarà anticipata alle normali scadenze di pagamento della retribuzione ai lavoratori (riportare l’ipotesi ricorrente) , in relazione alla specificità dell’attività svolta avrà la possibilità,in vigenza del presente accordo ed in presenza di temporanee esigenze di maggior lavoro derivanti da fattori di mercato,da necessità di ordine organizzativo ovvero da altro,di modificare, in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale ,l’orario ridotto previsto dal presente accordo di solidarietà,dandone comunicazione, di norma con una settimana d’anticipo,alle RSU locali ed agli organi istituzionali competenti .

5.La Società s’impegna durante l’intero periodo del presente contratto di solidarietà a non procedere a riduzioni di personale.

6.Le parti come sopra rappresentate s’incontreranno entro il giorno… per specificare ulteriormente le modalità di applicazione del contratto di solidarietà e successivamente, nell’ottica di una verifica costante sui risultati del contratto di solidarietà rispetto all’andamento produttivo ed alla situazione occupazionale , si riuniranno con cadenza …

Del che è verbale, letto,confermato e sottoscritto

Per la Società

Cognome e nome Firma……………………………….

Per OO SS

Cognome e nome Firma………………………………………

Per RSU

Cognome e nome Firma……………………………………..

 

11.2. Istruttoria amministrativa.

 

Il procedimento amministrativo si svolge esclusivamente in via telematica tramite il canale ufficiale “CIGSonlìne”.

La concessione del trattamento avviene con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’intero periodo richiesto.

Il decreto direttoriale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie ai fini istruttori.

 

Nell’ambito del procedimento, l’Ufficio competente esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale. Inoltre, adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento del procedimento. In particolare, può chiedere chiarimenti, documentazione integrativa, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può richiedere esibizioni documentali nonché – qualora necessario – accertamenti ispettivi ulteriori, rispetto a quelli già previsti a livello normativo.

Nei casi sopra specificati, ad eccezione della richiesta d’intervento ispettivo, l’Ufficio invia la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento amministrativo all’impresa istante invitandola a produrre quanto richiesto nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

A seguito della ricezione di quanto richiesto, esaminato quanto prodotto e documentato dall’azienda, l’Ufficio procede a riavviare il procedimento e ad adottare il provvedimento finale. In caso di mancata ricezione di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni ovvero riscontrata la mancanza dei requisiti, presupposti e condizioni legittimanti l’accesso al trattamento, si provvede all’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia in via telematica che per raccomandata AR o tramite posta elettronica certificata.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Le eventuali osservazioni presentate dall’azienda sono esaminate nei successivi trenta giorni al fine della definitiva determinazione. All’esito dell’esame, si procederà all’adozione del conseguente provvedimento finale.

11.2.1. Verifiche ispettive.

 

Nell’ambito del procedimento amministrativo, l’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 148 prevede che le DTL territorialmente competenti, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento d’integrazione salarialeprocedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali.

La relazione ispettiva deve essere trasmessa in via telematica alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e LO. – Divisione IV –entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario d’integrazione salariale autorizzato.

Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento in tutto o in parte del programma presentato, si apre un nuovo procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione che dovrà concludersi nei 90 giorni successivi alla ricezione della relazione con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali ulteriori sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

 

11.2.2. Modalità di erogazione del trattamento. Pagamento diretto.

 

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 148 prevede, nei primi due commi, che il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 o richiesti antecedentemente e non ancora conclusi a tale data viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione entro il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

In via esemplificativa, se il periodo autorizzato scade il giorno 1° ottobre, l’azienda potrà richiedere il rimborso ali ‘INPS o effettuare il conguaglio entro 6 mesi decorrenti dal 30 ottobre, quindi entro il 30 aprile, a pena di decadenza.

Qualora il provvedimento di concessione sia successivo alla scadenza del termine di durata del trattamento autorizzato, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ailavoratori deve essere richiesto dall’azienda entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

In via esemplificativa, nell’ipotesi in cui il trattamento sia autorizzato per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, con decreto direttoriale emesso e datato 1° gennaio 2017, i sei mesi decorrono dalla data del provvedimento, ovvero dal 1 ° gennaio 2017.

Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, per i quali non sia stato ancora richiesto il rimborso all’INPS o effettuato il conguaglio, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, o se successiva, dalla data del decreto di autorizzazione.

Ad esempio, per trattamenti relativi ad un periodo che va dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, ovvero 6 mesi dal 24 settembre 2015, pertanto fino al 24 marzo 2016, a pena di decadenza. In tale ipotesi se il decreto di concessione è stato emesso in data 30 settembre 2015 i sei mesi decorrono da tale data.

Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, la competenza all’autorizzazione del pagamento diretto da parte dell’INPS rimane radicata in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, su espressa richiesta aziendale, contestualmente alla concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell’INPS, fatta salva la successiva revoca nel caso il cui il servizio ispettivo competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario dell’azienda istante.

In questo caso, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza agli Uffici competenti, la DTL territorialmente competente invia alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e 1.0. – Divisione IV – un’apposita relazione ispettiva comprovante le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa istante. Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del servizio ispettivo, occorre fare riferimento ai seguenti criteri:

-qualora sia coinvolta nel programma di integrazione salariale straordinaria, una sola unità produttiva ovvero più unità produttive ubicate nella stessa provincia, la verifica sarà effettuata dal servizio ispettivo competente per territorio;

– qualora, invece, l’intervento coinvolga più unità produttive ubicate in territori di province diverse ovvero in più Regioni, la verifica dovrà essere effettuata presso la sede legale dell’impresa.

Il servizio ispettivo competente deve dichiarare espressamente se l’impresa versa in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento straordinario d’integrazione salariale.

L’attestazione deve essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. Detto indice di liquidità deve risultare manifestamente negativo – con valore inferiore all’unità – così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.

In casi assolutamente eccezionali, in cui i risultati della verifica contabile non consentano di esprimere una valutazione che sia manifestamente negativa o, nei casi eccezionali in cui la verifica contabile non consenta di esprimere compiutamente una valutazione negativa, il Servizio Ispettivo potrà avvalersi anche dei verbConsiglioIl Consiglio di Amministrazione e delle relazioni del rappresentante aziendale, da cui si evincono le difficoltà di ordine finanziario che hanno indotto la società alla richiesta del pagamento diretto.

Nel caso in cui la relazione ispettiva evidenzi l’insussistenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e LO. procede alla revoca dell’autorizzazione al pagamento diretto a decorrere dalla data della relazione stessa .

12.MISURA  CIGS

L’ammontare dell’integrazione salariale straordinaria è lo stesso fissato per la CIGO ed è pari all’80% della retribuzione  che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980. Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall’ISTAT.

Per gli importi della cigs per l’anno 2017 si rinvia alla citrcolare inps n.36/2017

Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione: ¡ paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri; ¡ indennità di contingenza; ¡ aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo di CIG); ¡ aumenti contrattuali. A questi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali: ¡ maggiorazioni di turno; ¡ indennità di trasferta; ¡ indennità di mensa; ¡ indennità di cassa; ¡ indennità di trasporto. L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accertate

Di  norma il pagamento della cigs   risulta anticipato dal datore di lavoro alle normali scadenze contrattuali ,ma le disposizioni consentono al Ministero del Lavoro soprattutto in situazioni di difficolta finanziarie  di disporre il pagamento diretto ai dipendenti da parte  dell’Inps ,compreso  il trattamento familiare ,se spettante.

12.1.  RAPPORTO TRA  CIGS E CIGO

Si possono determinare le seguenti differenti situazioni: a) è possibile  l’autorizzazione dell’intervento ordinario per un periodo immediatamente precedente al periodo per il quale è già stata concessa l’integrazione salariale straordinaria; b)  di regola  l’emanazione di un decreto concessivo dell’intervento straordinario preclude la possibilità di autorizzare contemporaneamente il trattamento ordinario ,posto che le situazioni che possono dar luogo alla contestuale concessione dell’integrazione salariale ordinaria devono considerarsi estrinsecazione della causale che ha giustificato l’intervento straordinario . c ) nel caso  in cui sia emanato un decreto ministeriale concessivo del trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo coincidente ovvero successivo a quello  per il quale sia stato già autorizzato l’intervento ordinario, spetta agli organi della Cassa valutare   se l’autorizzazione a quest’ultimo debba essere confermata o revocata.

12.2-SUCCESSIONE CIGS E CIGO

Riguardo all’argomento del titolo ,si ritiene confacente richiamare l’attenzione sui messaggi Inps n.25623 del 12. 10.2010 e n.19350 dell’11. 10. 2011.

Nel primo l’Istituto inopinatamente ,stante la esplicita e chiara previsione dell’art.6 della legge n.164/75 ,secondo cui :”Qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d’integrazione salariale ,una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita’poduttiva per la quale l’integrazione è stta concessa ,quando sia trascordo un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita’ lavorativa”,ha stabilito quanto segue. “Continuano a pervenire quesiti circa la possibilità che un’azienda che abbia già fruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per “evento improvviso ed imprevisto” possa richiedere, senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di CIGO.

“Con messaggio INPS n. 6990 del 27.03.2009 è stato chiarito che “nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime” basandosi tali prestazioni su presupposti differenti, e ben potendosi essere mutata o aggravata nel corso della sospensione la situazione su cui era fondata l’autorizzazione di CIGO.”

“In proposito, tenuto conto delle diverse causali eventualmente addotte per una richiesta di un nuovo periodo di CIGO, si ritiene ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.”

Nel secondo,preso atto che il ritenere “ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge”, in effetti si poneva oggettivamente in  contrasto   con la disposizione dell’art.6 sopra citato ,ha ritenuto confacente  fare un’importante precisazione circa la condizione che deve ricorrere per  consentire  che  dopo  un periodo di cigo ,seguito da uno di  cigs ,venga ammesso senza soluzione di continuita’ un ulteriore periodo di cigo.

Infatti nel messaggio dell’11 otobre 2011 l’Inps  precisa  opportunamente che ,nel caso in cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cassa ordinaria, seguite da 52 settimane di cassa straordinaria e intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, visto quanto prevede l’art. 6 della legge 164/75,   di ritenere  che l’anno di cassa integrazione straordinaria possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa,ma  solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure a orario ridotto.

Pertanto, conclude il messaggio, nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di cassa integrazione straordinaria a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

 

12bis)NORME CIGS ABROGATE

L’art.46 del dec.legvo n.148/2015     precisa   le disposizioni legislative in materia  di cigds abrogate ,che di seguito si elencano;

1) abrogazione dalla entrata in vigore del  dec.legvo  :

  1. a) la legge 3 febbraio 1963, n. 77 ,riguardante Disposizioni in favore degli operai dipedenti dalle aziende industriali dell’edilizia e affini in materia di integrazione salariale.

 

b)gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,in,materia di trattamento straordinario d'integrazione  salariale

  1. c) la legge 8 agosto 1972, n. 464 , contemnente disciplina cigs
  2. d) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ,inerente la disciplina dei contratti solidarietà difensivi
  3. e) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ,contenente Norme in materia previdenziale
  4. f) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ,relativa alla disciplina della cigs e della mobilita'
  5. n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ,concernente “INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
  6. g) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 di disciplina della consultazione per l'intervento della cigs
  7. h) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , contenente disposizioni varie in materia previdenziale
  8. i) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.92 relativa alla riforma del lavoro fornero.
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:
  10. a) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. riguardante la riforma del lavoro, fornero
  11. A decorrere dal 1° luglio 2016 e' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  12. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto. 5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto.

 

  1. RAPPORTI TRA CIGS ED ALTRI ISTITUTI
  2. a) Assegni familiari  -Ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sono dovuti gli assegni familiari nella misura intera.
  3. b) Malattia-In merito l’indirizzo è fornito dalla circoklare Inps n.82del 16 giugno 2009,.in  si legge quanto segue.

Considerato che i periodi di integrazione salariale debbono essere equiparati a quelli di effettiva prestazione di attività lavorativa, nel caso di coincidenza dei primi con con periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (coincidenza non configurabile per l’astensione facoltativa, che presuppone evidentemente l’attualità dell’obbligo di prestare l’attività lavorativa), al lavoratore spettera’ ,nella misura ordinaria e  nei limiti temporali massimi previsti, l’indennità di maternità . L’art. 3 della legge n. 464/1972 afferma che la CIGS «sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie» e che tale disposizione si applica ai lavoratori, operai o impiegati, sospesi dal lavoro. Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGS si avranno due casi: – se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa; – qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Per quanto riguarda invece la CIGO, le circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980 e 134368 AGO-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai lavoranti ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordi sentenze «le indiscutibili differenze tra cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che quando la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata; mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d’intervento della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione dell’integrazione salariale alla indennità giornaliera contrattualmente integrata è pienamente giustificata dal principio che, a norma dell’art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio

  1. d) Assegno congedo matrimonio–  Spetta la      corresponsione dell’assegno per congedo matrimoniale ,che preclude l’erogazione del trattamento di integrazione salarial

 

  1. e)   Contribuzione figurativa  – 

tutti periodi di cig (ordinaria, straordinaria e inderoga)sono considerati utili ai fini del diritto e della misura di ogni tipo di pensione ,poiche ‘ l’inps accredita d’ufficio i contributi figurativi per l’intera durata del trattamento previdenziale usufruito dal lavoratore.

Accreditare la contribuzione figurativa significa attribuire al periodo di sospensione e/o riduzione dell’attivita’ lavorativa sia un numero di contributi pari al periodo da riconoscere ,sia un determinato importo agli stessi,secondo le modalita’ di calcolo previste dalle norme. Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore di norma si ottiene prendendo in considerazione la media della retribuzione percepita nello stesso anno solare (gennaio-dicembre)in cui si collocano i periodi di sospensione e/o riduzione dell’attivita’ lavoratiova.

Sono escluse dal calcolo le retribuzioni percepite in forma ridotta in uno dei periodi che danno titolo all’accredito contributivo per cig e mobilita’.

Infatti per tali periodi i contributi figurativi sono determinati prendendo a riferimento la retribuzione utilizzat per calcolare la cig o l’indennita’ di mobilita’, così che la misura della pensione non viene intaccata dall’esistenza nel periodo complessivo preso a riferimento per la pensione spettante anche della cig e/o dell’indennita’ di mobilita’

 

  1. f) Cumulo con pensione-Vige lo stesso regime di cumulo pensione –retribuzione in atto prima del collocamento in cigs ;

 

g)Mensilità  aggiuntive – Raramente possono essere percepite mensilita’ aggiuntive in quanto si va oltre il tetto dei massimali mensili della cigs ,ricordando comunque  l’importo mensile dell’integrazione salariale  comprende la quota della tredicesima  ;

 

 h)Ferie–  Salvo  diversa  espressa previsione   contrattuale,nel  caso della cassa integrazione salariale ad orario ridotto, ove, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3603 del 28 maggio 1986, ha affermato che il periodo feriale non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate: conseguentemente, spetta ai lavoratori il “diritto al periodo di ferie retribuito” e l’importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro e dell’INPS per la parte corrispondente alla riduzione di orario. Lo stesso discorso va fatto per i contratti di solidarietà “difensivi” che comportano una riduzione di orario: ciò è stato affermato dall’INPS già dal 13 luglio 1994, con la circolare n. 212.

Non matura, invece, il diritto alla ferie nel caso in cui l’intervento integrativo ordinario o straordinario sia a “zero ore”, in quanto il presupposto per la maturazione del diritto è rappresentato dalla prestazione lavorativa (la quale determina il logorio psico – fisico, al cui recupero le ferie sono finalizzate) che non è resa, come affermarono sia l’INPS con la circolare n. 52020 G.S. del 15 settembre 1979 che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 408 del 17 gennaio 1991 Infine resta  inteso che durante la chiusura dell’impresa per ferie collettive non si può far ricorso alla CIGS     per il personale in forza

 

i)Festività- Per le  festività si distingue nel senso che:-per lavoratori sospesi retribuiti a paga oraria,le festività ricadenti nei primi 15 giorni di cigo non sono integrabili e restano a carico dell’impresa;-per lavoratori sospesi  retribuiti in misura fissa mensile,le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale; per la ex festività del 4 novembre che vien fatta  coincidere con la prima domenica successiva,in caso di cigs con sospensione dell’attività ,se il lavoratore è retribuito in misura fissa ,tutti i giorni lavorativi delmese sono a carico dell’inps ed è  quindi ininfluente come cade la festività in questione.  -per i lavoratori ad orario ridotto,retribuiti  o meno in misura fissa,le festività ricadenti nel periodo di cigs  non sono integrabili;-le festività del 25 aprile,1 maggio e 2 giugno non sono integrabili  per i lavoratori sospesi retribuiti a paga oraria,invece ,sono integrabili per i lavoratori retribuiti in misura fissa nei limiti dell’orario contrattuale settimanale (messaggio inps n.13552/2009).E’  fatta salva la disciplina più favorevole della rispettiva contrattazione collettiva

 

  1. l) Donazione sangue-Non   risulta integrabile l’assenza che interviene   nella giornata per  riposo  retribuito per donazione di sangue  sia per sospensione che per riduzione di lavoro;

 

m)- Diritti sindacali – Ilavoratori sospesi in cigs  non perdono i diritti sindacali e tra l’altro gli stessi    possono riunirsi in asseblea nell’unità produttiva di appartenenza;

 

  1. n)Indennità per infortunio– Se il lavoratore è temporaneamente inabile per infortunio o  per ricaduta collegata ad infortunio,la cigs   si sospende e viene sostituita dall’indennità Inail;

 

o)-Riposo per allattamento   – Le ore corrispondenti ai riposi giornalieri per allattamento sono considerate lavorative e quindi integrabili;

 

  1. p) Permessi 104/92 Prevale il trattamento di cigs per i permessi legge 104/92 che sono relativi  ad ore lavorative e quindi integrabili;

  

  1. q) Compenso attività volontariato–  Non risulta cumulabile con la cigs  il compenso riconosciuto dalle Prefetture Servizio Protezione Civile per attività di volontariato;

 

 r)Compenso componente organo elettivo locale  – Non è cumulabile con  la cigs  il compenso corrisposto  dall’Ente locale al dipendente  appartenente a  corrispondente organo elettivo     sino alla concorrenza dell’importo dell’integrazione salariale

 

  1. s) Congedo straordinario 24 mesi art.42 c.5 dec.legvo n.151/01,l’interpello M.L. n.70/09 prevede :lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro – come nel caso di CIG a zero ore – consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione. In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 – in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore. Pertanto la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dall’art 42 comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG. Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la misura dell’indennità prevista dall’art 42 cit., si ritiene di dover fare riferimento al principio, secondo cui l’indennità dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene anche nelle ipotesi di prestazione part-time (v. INPS circ. n. 64/2001). Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi sub 1), il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la relativa indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.Analogamente, per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora l’azienda sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art 1 della L. n. 863/1984 o ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993 (ipotesi sub 3 e 4), si ritiene che l’indennità stessa vada parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato..
  2. s) TFR-

Sono a carico del datore di lavoro   le quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS sono a carico del datore di lavoro, quando, dopo la sospensione per

t)MATERNITÀ

L’astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sul trattamento CIGS (circ. n. 625 EAD del 22/4/1980 e circ. n. 152 del 7/7/1990)

.Art.24 comma 2 dec.legvo n.151/01.

“Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.”

Art.24 comma 4 dec.legvo n.151/01

“Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo’ essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attivita’ dell’azienda o del reparto cui essa e’ addetta, sempreche’ il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

v)Anticipazione cigs – Ai  lavoratori beneficiari della cigs che non sono in possesso dei requisiti  per la pensione di vecchiaia ed anzianità  che intendono  avviare attività produttive,anche in forma associata,  ,a richiesta,puo’ esere liquidata   l’anticipazione   dell’integrazione salariale in unica soluzione

 

  1. w) Conseguenze  revoca provvedimenti cigs

La questione trova disciplina nell’art 1bis della legge n.172/2002 ,che ha convertito il dec.legge n.108/2002 ,che dispone quanto segue:

  1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell’I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell’I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
  2. Il recupero dei  crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall’I.N.P.S. direttamente nei confronti dell’impresa.”
  3. z) Assunzione cassintengrati– In materia operano diverse disposizioni legislative che di seguito si richiamano:

 

1).Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

Tale norma stabilisce che per  l’assunzione  a tempo pieno  ed indeterminato   o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro  dei lavoratori sospesi in cigs   da  almeno  tre mesi   presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,determina il beneficio per 12 mesi  del pagamento della contribuzione pari a quella   degli apprendisti,nonchè del contributo  mensile pari al 50%dell’indennità di  cigs che sarebbe spettata    per 9 mesi . Detto contributo viene concesso  sino a  21 mesi  se gli  assunti  risiedono  nei territori  non meridionali    e sino a   33 mesi se  residenti    in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni  aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro  che effettuano le assunzioni operano  negli stessi territori ed  a condizione che i lavoratori  al momento dell’assunzione  sono ultracinquantenni.

2bis) Assunzione a tempo indeterminato

In merito si richiama la Sentenza della Corte Costituzionale n.195/95 secondo cui: il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, non già la sanzione della decadenza comminata dall’art.8  comma 5, dec . legge n.86/88 conv. in legge n.160/88,bensì la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Al nuovo datore di lavoro incombe l’obbligo di comunicare l’assunzione del lavoratore all’INPS.

3.)Art.8  ,commi 4,5 e 6 dec .legge n.86/88 conv. in legge n.160/88

Detta norma recita:

  1. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

In merito a quanto stabilito sopra  , dopo l’entrata in vigore del decreto n.76/13,occorre distinguere a secondo che le prestazioni  lavorative  del cassintegrato sia in nero ovvero   regolarmente occupato

Nel caso in cui il lavoratore, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale,  presti   attività lavorativa in nero ,ossia senza  che  sia stata  fornita    (dal datore di lavoro ovvero dallo stesso  lavoratore ,a norma dell’art.8,comm5 , legge 160/88 )  comunicazione  di assunzione al Centro Impiego competente ,  perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione Invece ,non sussiste piu’ l’obbligo di comunicazione  e pertanto non si determina la decadenza dal trattamento di cigs a carico   del lavoratore ,che durante  l’integrazione salariale accetti   di prestare attivita’ presso un altro datore di lavoro ,che  l’abbia regolarmente assunto dandone comunicazione al Centro Impiego ,proprio in relazione all’ art.9 ,coma 5 del dec.legge n.76/13 ,convertito in legge n.99/13, secondo cui:”

  1. Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che  le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS,  dell’INAIL  o  di  altre   forme   previdenziali sostitutive o esclusive, nonche’ nei confronti  della  Prefettura  –Ufficio territoriale del Governo e delle Province.”,evidenziando che il sopra richiamato  comma 6 dell’art.4 dec.legvo n.181/2000 recita:”6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e dialtre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortunisul lavoro,o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo”.

 

 4)  Cumulo  tra trattamenti previdenziali e compenso lavoro accessorio

Per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali si prevede di consentire ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in qualsiasi settore produttivo, entro il limite complessivo di 3.000 euro di compenso netti (4.000 euro lordi, soggetto anch’esso a rivalutazione annuale) per anno civile (art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015), rendendo stabile una disposizione vigente fino al 31 dicembre 2014 e non prorogata per il 2015. Il limite complessivo dei 3.000 euro di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015 ( ved. Circolare Inps n. 149/2015).

La Circolare INPS n. 170 del 13 ottobre 2015 sottostante ,cui si fa rinvio ha chiaritol’operatività della norma, specificando i profili di compatibilità e cumulabilità. L’INPS sottrae dalla contribuzione figurativa per le prestazioni integrative o di sostegno gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio e la percezione dei voucher non fa venir meno il diritto alle indennità.

7)Lavoro accessorio per soggetti con tutele particolari

L’art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015, prevede che il Ministro del lavoro può stabilire, con proprio decreto, peculiari condizioni, modalità e importi dei voucher, relativamente alle condizioni sociali di particolari categorie di soggetti che possano essere valutate in modo oggettivo e siano correlate d uno status di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali (con previsione di una contribuzione figurativa), qualora vengano utilizzati nel contesto di specifici progetti attivati da pubbliche amministrazioni

  1. k) RAPPORTO TRA  REDDITO DA LAVORO E  TRATTAMENTO D’INTEGRAZIONE SALARIALE

Passando a trattare del rapporto tra cassa integrazione e reddito da lavoro ,si evidenzia che le indicazioni operative nel tempo sono state fornite dall’Inps  con numerosi atti ,tra cui si ricordano i seguenti:  circolare n.25 del 31.1.1951,  Messaggio   n. 45498 del 20 febbraio 1992, Circ. n.121 del28.5.1992,  circ. n.5 del 13.1.2010   circ.  n.13o del 4.10.2010 , messaggio  n. 29989 del 23.11.2020

Per il  rapporto del reddito da lavoro con la cigo  , la cigs e l’integrazione in deroga  ,si  ritiene  confacente fare riferimento   sopratutto   al contenuto della  circ.n.130/2010, in cui si   prevede  quanto segue.

Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività  di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata è  regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall?articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).

La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale non sarà  corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attivit àremunerate l’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate

Come    chiarito con circolare INPS n. 179 del 12 dicembre 2002  , il combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità   assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata.

Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 788/1945 si interpreta nel senso che lo svolgimento di attività  lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attivit à lavorativa. Ai fini dell’applicazione di tale principio , mentre in caso di attivitàlavorativa subordinata può presumersi l’equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota d’integrazione salariale ,in ipotesi, invece, di attività lavorativa autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a mantenere l’integrazione salariale per la differenza) l’onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività inferiore all’integrazione salariale stessa  Cass. n. 12487 del 23/11/1992).

Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale dell?Istituto circa lo svolgimento dell ‘attività  secondaria, come previsto al comma 5 dell?art. 8 della L. 160/88, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.

E’  da evidenziare che le conseguenze per le   prestazioni in nero da parte dei beneficiari di ammortizzatori sociali  sono esplicitamente sancite    :dall’art 8  ,commi 4, 5 e 6 dec .legge n.86/88 conv. in legge n.160/88,secondo cui

“4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività. 6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze”

Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di seguito le circostanze in cui si può dar luogo:

–       all’incompatibilità  tra la nuova attività  lavorativa e l?integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui  è  fondata;

–       alla totale cumulabilità  della remunerazione collegata alla nuova attività  con l?integrazione salariale;

–       ad una parziale cumulabilit àdei redditi da lavoro con l?integrazione salariale.

Incompatibilità  del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’ integrazione salariale.

Si ha incompatibilità  nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell?integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), ?il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi,   la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento

Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).

Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all?integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell?articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societ? da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che ?i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennit? per il periodo residuo del quadriennio?. Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di lavoro da cui trae origine  ‘integrazione salariale cessa, anche se, in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa, viene ripristinato al fine di consentire la fruizione dell?integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto.

Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà  darsi luogo a cumulabilità  neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.

A questa conclusione conducono due ordini di motivi: da una parte l?osservazione che la reviviscenza del vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223); dall?altra il dato letterale riguardante l?effetto, che  quello di  rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ed usufruire della relativa indennità  e non gi à quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.

Compatibilità tra nuova attivita’  di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell ‘indennità  con la remunerazione.

Si ha piena compatibilità tra attivit à di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attivit à di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l?attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all?integrazione salariale.

In tali casi l ‘integrazione salariale èpienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività  lavorativa.

Quest ‘ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell ‘orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell?ipotesi di part-time verticale l?integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l ‘attività lavorativa.

Da ultimo si segnala che si può  avere compatibilità  anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purchè  le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell?orario massimo settimanale di lavoro.

 Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività   lavorativa

Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potra’   darsi luogo a cumulabilità  parziale tra la remunerazione derivante da attivitàlavorativa e le integrazioni salariali.

In via generale l?integrazione salariale non  èdovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non ènormalmente cumulabile con l?integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà  sospeso per le giornate nelle quali  è  stata effettuata la nuova attività lavorativa.

Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è   inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l ‘intero importo dell ‘integrazione salarialespettante e il reddito percepito.

 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.

Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all ‘integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attiviàt lavorativa  è  inferiore all ‘integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell ‘importo totale della integrazione spettante.

Analogamente nel caso in cui il lavoratore è  beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno  e stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà   possibile il cumulo parziale dell ‘integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività  anche se, tale attività  – a differenza del caso contemplato al punto 3 – non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’ integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.

 

Cumulabilità  parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.

Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività  di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, nè il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività  e la misura dell?integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.

Spetterà  pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l ‘effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all?Istituto l?erogazione dell ‘eventuale quota differenziale di integrazione salariale.

Nel caso in cui l?ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l ‘Istituto deve comunque sospendere l?erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.

Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù  di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.

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-Bonus 80 euro anche a cassintegrati, disoccupati e lavoratori in mobilità

Agenzia Entrate , circolare 14.05.2014 n° 9

 

Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione.

Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. Sono solo alcuni dei dubbi risolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E di oggi, che risponde ai quesiti sull’applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal Dl n. 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati).

Cig, il bonus è automatico – Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.

MANCATA APPROVAZIONE RICHIESTA CIGS

Circa le  conseguenze operative della mancata approvazione deòla cigo comunico quanto segue. . Un aspetto molto importante da valutare riguarda l’esposizione nel LUL delle presenze. Nel caso del c.d. calendario sfasato, la retribuzione del mese viene determinata tenendo conto delle variabili retributive del mese precedente.

A tal proposito il Ministero del lavoro ha concesso una proroga che consente l’esposizione dei dati delle presenze unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono, a condizione che vi sia specifica annotazione in tal senso sul LUL per ciascun lavoratore interessato. Quindi, ad esempio, nel LUL da stampare entro il 31 marzo 2012 potranno essere indicate le presenze di gennaio 2012 ed i conseguenti dati retributivi variabili, ancorché la paga sia di competenza del mese di febbraio 2012.

Ma, se l’azienda si trovasse ad elaborare il LUL nel mese di gennaio e a marzo venisse a conoscenza di un provvedimento di mancata approvazione della Cig, come si deve comportare ai fini del LUL  E’ evidente che in questo caso il LUL di gennaio dovrà essere modificato con la voce assenza giustificata e retribuita a carico del datore di lavoro.

Ci sono poi altre considerazioni da fare nel campo contributivo: si può verificare ad esempio il caso in cui il datore di lavoro ha corrisposto un anticipo della Cigs a carico dell’Inps oppure non l’ ha anticipata in attesa del provvedimento di autorizzazione.Nel primo caso, ci sarà una retribuzione da integrare pari alla differenza di quanto anticipato e la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di attività lavorativa. Nel secondo caso verra’ semplicemente corrisposta la retribuzione persa.,con relative rispettive conseguenti incombenze circa la contribuzione.

CIG IN DEROGA DOPO 31.12.2016

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 2 del 31 gennaio 2017,  con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga, in particolare in riferimento a quanto stabilito al punto 2), Modalità applicative, lettera c della circolare n. 34 del 4 novembre 2016, in cui è stato definito che le azioni di  politica attiva del lavoro,finanziate con le risorse assegnate nella misura del 50%, debbano avere inizio entro il 2016.

 Avvio delle azioni di politica attiva del lavoro

Considerato che solo in data 22.12.2016 è stato emanato un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, con il quale sono state assegnate alle Regioni e Province Autonome ulteriori risorse, pari a 65 milioni di euro, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, dato il breve lasso di tempo edal fine di consentire l’utilizzo anche delle risorse da ultimo assegnate, si stabilisce che il termine del 31.12.2016, di cui alla lettera c. del punto 2) delle circolare ministeriale n. 34 del 04.11.2016, è prorogato sino al 31 marzo 2017.

Il termine ultimo del 31 marzo 2017 si riferisce esclusivamente alle azioni di politica attiva del lavoro, fermo restando i termini già indicati nella richiamata circolare n. 34 del 04.11.2016 per la decretazione dei restanti provvedimenti

 INDIRIZZI OPERATIVI MLPS PER   VERIFICHE  ISPETTORI LAVORO PER  RICHIESTE CIGS

La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 27 del 4 agosto 2016,  con la quale fornisce, agli organi ispettivi, indicazioni operative relative alle verifiche che gli stessi sono chiamati a svolgere nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti alla concessione del trattamento CIGS, ai sensi del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

 

 

 -LA DISCIPLINA CIG IMPRESE SETTORE AGRICOLO 

 

L’articolo 18 del DEC.LEGVO N.148/15 reca disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo. confermando le particolari disposizioni in materia ,infatti si prevede che

1)Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto ,

2)Premesso che l’art.5 comma 3 del decreto in esame ,circa la misura della cigo , dispone che:”Agli effetti dell’integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore” si segnala che il comma 2 dell’art.18 prevede la non applicazione di tale disposizione , limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo