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Sussidi al reddito per le piccole attività

Ammortizzatori sociali anche per le piccole imprese, purché abbiano almeno 5 dipendenti: nell’ambito del Fondo di integrazione salariale (ex Fondo residuale), l’INPS eroga sussidi al reddito per i lavoratori di piccole realtà secondo le indicazioni della circolare 176/2016 dell’istituto di previdenza, applicativa del Dlgs 148/2015, sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, l’articolo 26, comma 7, del Dlgs 148/2015:

«Sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti».

La norma riguarda tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa. L’importo dell’assegno di solidarietà è pari a quello della cassa integrazione ordinaria; il sussidio viene corrisposto per un periodo di massimo 12 mesi in un biennio mobile.

La decorrenza cambia a seconda delle dimensioni aziendali:

  • datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale: l’assegno è dovuto per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016;
  • datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa: i sussidi al reddito scattano per eventi di riduzione di attività lavorativa dal 30 marzo 2016;
  • datori di lavoro fra 5 e 15 dipendenti: dal 1° luglio 2016.

 

La soglia dimensionale va calcolata comprendendo anche gli apprendistati: sono però esclusi i contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time si conteggiano in proporzione all’orario di lavoro previsto. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing. I lavoratori assenti e non retribuito (servizio militare, gravidanza) sono escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sostituzione siano stati assunti altri lavoratori: in tal caso sarà computato il sostituto.

Hanno diritto ai sussidi al reddito i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Per quanto riguarda gli apprendisti, percepiscono l’assegno solo i contratti di apprendistato professionalizzante, mentre sono esclusi quelli per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca. Il lavoratore deve avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale.

Ci sono una serie di settori che tuttavia restano esclusi dall’ambito di applicazione del fondo, eccoli:

  • che hanno già istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità previste dal decreto attuativo del Jobs Act: imprese assicuratrici e società di assistenza, personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aziende del credito cooperativo, aziende del settore del credito, servizi della riscossione dei tributi erariali, settore marittimo – SOLIMARE, settore trasporto pubblico, settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani;
  • per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi: artigianato, somministrazione lavoro;
  • imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS).

Fonte: circolare INPS.