Rapporto tra Lavoro ed Integrazioni Salariali dopo Jobs Act
1)INTRODUZIONE
La crisi che da tempo caratterizza il mondo del lavoro non puo non determinare un aumento del ricorso agli ammortizzatori sociali ,facendo di conseguenza salire l’interesse circa la possibilita dei lavoratori, fruitori dei benefici previdenziali previsti dalla legge, di svolgere contemporaneamente e temporaneamente altre attivita’ lavorative, senza perdere i diritti collegati al rapporto di lavoro in essere.
tuttavia ,non sempre lo stato di occupazione del lavoratore risulta compatibile con la fruizione dei trattamenti di cassa integrazione ,posto che ,infatti , in alcuni casi soltanto si ammette di cumulare il reddito da lavoro ed i benefici derivanti dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali vigenti.
2) CONSEGUENZE PER LAVORO IRREGOLARE DURANTE CIG
Prestare attivita’ lavorativa senza regolare contratto di assunzione e senza le comunicazioni previste dalla legge durante i periodi di non lavoro lavoro con l’ intervento della cassa integrazione guadagni da’ luogo a sanzioni sia a carico dei datori di lavoro, che utilizzano i lavoratori, sia a carico dei lavoratori medesimi. In particolare ,le conseguenze a carico dei l datori di lavoro sono previste ,a far data dal 24 settembre 2015 , dall’art. 8, commi 2 e 3 del dec.legvo n.148/2015 ,che, stabilendo nell’art.44 ,c.1,lett.l) l’abrogazione dell’articolo 8, commi4 e 5, decreto-legge n. 86/88, convertito dalla legge n. 160/88 ,che disponevano in conformita’ ,dispone: ” 2. Il lavoratore che svolga attivita’ di lavoro autonomo osubordinato durante il periodo di integrazione salariale non hadiritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazionesalariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventivacomunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimentodell’attivita’ di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico deidatori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, dicui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi dicomunicazione di cui al presente comma”. Invece, i datori di lavoro che impiegano lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, , sono soggetti alla sanzione amministrativa da E . 1.950 ad E.15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di E.195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (maxi sanzione per lavoro nero).ed inoltre in tal caso il datore di lavoro , e`tenuto a versare alla gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involon-taria una somma pari al 50% del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi e`stato occupato alle sue dipendenze.( art.8,comma 6 ,citata legge 160/88). Fermo restando,infine , che cio’ , potrebbe rilevare anche dal punto di vista penale e comportare, a carico degli interessati, il reato di truffa aggravata previsto dagli artt. 640 e 640 bis c.p.
3) OBBLIGHI LAVORATORI IN CIGS,CIGO E CIGD
Durante il periodo di cassa integrazione il lavoratore ha un obbligo di disponibilita,`in quanto, anche se sospeso, resta ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro percui, se convocato, e`tenuto a riprendere servizio anche prima della scadenza della sospensione programmata. Inoltre nel caso di lavoratori sospesi con intervento del-la Cigs, la legge pone in capo a tali lavoratori una serie di obblighi, volti a migliorare le competenze professionali, rafforzare la posizione di ‘‘spendibilita`’’ nel mercato del lavoro e favorire la ricerca attiva di nuova occu-pazione. Gia’ la riforma Fornero (legge n. 92/2012) aveva abrogato, dal 1ºgennaio 2013, tutta la normativa che subordinava il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente (ossia il lavoratore), della dichiarazione di immediata disponibilita`al lavoro o a unpercorso di riqualificazione professionale (Did), (D.L. n.185/2008 – decreto anti-crisi). La stessa riforma Fornero, ha previsto ,pero’, la decadenza della prestazione in costanza di rapporto di lavoro se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione oriqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. La decadenza si verifica quando le attivita`di formazione o di riqualificazione si svolgono in localita’ che non dista piu`di 50 chilometri dalla residen-za del lavoratore o comunque,che sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti. Resta da aggiungere che il decreto legvo n.150/2015 ,in vigore dal 24 settembre 2015,ma non ancora concretamente operativa,in atttesa di ulteriori provvedimenti normastivi in materia,stabilisce quanto segue :
a)nell’ art.18:
” 1. Allo scopo di costruire i percorsi piu’ adeguati perl’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni ele province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici
territoriali, denominati centri per l’impiego, per svolgere in formaintegrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari distrumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ea rischio di disoccupazione, le seguenti attivita’: a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazionealla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediantesessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; c) orientamento specialistico e individualizzato, mediantebilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni intermini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure dipolitica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza delprofilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale,nazionale ed europea; d) orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio perle fasi successive all’avvio dell’impresa; e) avviamento ad attivita’ di formazione ai fini dellaqualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego edell’immediato inserimento lavorativo; f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzodell’assegno individuale di ricollocazione; g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incrementodelle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attivita’di lavoro autonomo; i) gestione di incentivi alla mobilita’ territoriale; l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempidi lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o disoggetti non autosufficienti; m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, aisensi dell’articolo 26 del presente decreto.” b) nell’att.22: ” 1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orarioconnessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzionedell’attivita’ lavorativa per integrazione salariale, contratto disolidarieta’, o intervento dei fondi di solidarieta’ di cui agliarticoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazionedell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014 , siasuperiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in unperiodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibilecon la prestazione lavorativa, dal centro per l’impiego con lemodalita’ ed i termini stabiliti con il decreto di cui all’articolo2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cuiall’articolo 20, ad esclusione degli elementi di cui al comma 2,lettere c) ed e) del predetto articolo. 2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vistadella conclusione della procedura di sospensione o riduzionedell’attivita’ lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoroespressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato puo’essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l’eventualeconcorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua dicui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore dicui al comma 1 puo’ essere avviato alle attivita’ di cui all’articolo20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita’ socialmente utilidi cui all’articolo 26, comma 1, del presente decreto. 3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano leseguenti sanzioni: a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agliappuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alleiniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, letteraa), in assenza di giustificato motivo: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilita’ per la primamancata presentazione; 2) la decurtazione di una mensilita’, per la seconda mancatapresentazione; 3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancatapresentazione."
4) PRESTAZIONI LAVORATIVE DURANTE CIG
Gia’ prima dell’art.8 ,comma 4 ,della legge n.148/15 ,che dal 24 settembre disciplina la fattispecie,sia l’art.3 del dec.lgt. 788/45 ,che l’art.8 legge 160/88 ,disponevano :«non viene corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attivita remunerate» e «il lavoratore che svolga attivita`di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto altrattamento per le giornate di lavoro effettuate». L’Inps, in un primo tempo, aveva interpretato in maniera restrittiva tali norme ed aveva disposto una totale incompatibilita’ del trattamento di cassa integrazione con lo svolgimento di una nuova attivita lavorativa autonoma o subordinata non tenendo in alcuna considerazione il reddito percepito dal lavoratore. La giurisprudenza, invece, si era pronunciata in diverse occasioni in modo diverso precisando che«lo svolgimento di un’attivita lavorativa remunerata, sia essasubordinata o autonoma, durante il periodo di sospensionedel lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non laperdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto,ma unicamente la riduzione dell’integrazione medesima in pro-porzione ai proventi derivanti dall’altra attivita» (Cass. n. 12487/1992). Tenuto conto del diverso orientamento giurisprudenziale e delle modifiche normative introdotte dal legislatore con riferimento agli ammortizzatori sociali, l’Inps ha modificato la propria posizione iniziale, fornendo con la circ. n. 130/2010 un quadro riassuntivo delle possibilita di lavoro e di cumulabilita’ del trattamento di cassa integrazione con altre attivita lavorative durante il periodo di fruizione dei trattamenti medesimi. Alla luce della suddetta circolare e delle successive disposizioni e modifiche alla normativa si possono pertanto stabilire le regole che i lavoratori devono osservare nelcaso di prestazioni di lavoro durante i periodi di fruizionedei trattamenti di cassa integrazione. Di seguito vengono esaminate le varie possibilita`offerte ai lavoratori in cassa integrazione considerando le eventuali prestazioni di lavoro dal punto di vista della:
a)incompatibilita con i trattamenti assistenziali con con-seguente decadenza della prestazione;
b)cumulabilita`del reddito percepito nello svolgimento della prestazione lavorativa con il trattamento di integrazione salariale (cumulabilita parziale o totale).
5) OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA
L’art. 8, D.L. n. 86/1988 stabiliva che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione al datore di lavoro ed alla sede Inps dello svolgimento della nuova attivita’».
Tale disposizione e’ stata modificata con `l’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 ,che ,all’art. 9, c. 5, ha disposto:
«Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione eproroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento ditutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sonoposti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche’ nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delleProvince». L’applicazione di tale disposizione ha comportato che nelle ipotesi in cui il beneficiario di indennita’ `di disoccupazione, mobilita’ , integrazione salariale intenda accettare un regolare lavoro a termine o a tempo parziale presso un altro datore di lavoro, secondo quanto prevedevano le leggi n. 92/2012, n. 223/1991 e n. 160/1993, non fosse piu obbligato a rendere la personale tempestiva comunicazione all’Inps di tali prestazioni, posto che ́tale adempimento risultava ormai sostituito dalla spettanza a carico dell’Istituto di procedere alla consultazione della corrispondente comunicazione obbligatoria prodotta dal nuovo datore di lavoro ai Servizi per l’impiego. Peraltro e’ da tener conto che dal 24 settembre 2015 e’ in vigore ildec.legvo n.148/15 ,che all’art.8, commi 2 e 3 e 5 recita:”2. Il lavoratore che svolga attivita’ di lavoro autonomo osubordinato durante il periodo di integrazione salariale non hadiritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazionesalariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventivacomunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimentodell’attivita’ di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico deidatori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, dicui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi dicomunicazione di cui al presente comma”. In parte precedente di questa esposizione si e’ gia’ detto circa le conseguenze a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ,nel senso che essi sono soggetti alla sanzione amministrativa da E .1.950 ad E,15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata da E.195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (maxi sanzione per lavoro nero).ed altresì che il datore di òlavoro , e`tenuto a versare alla gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50% del trattamento previden-iale indebitamente ,.percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi e`stato occupato alle sue dipendenze.(ex art.8,comma 6 ,citata legge 160/88) o di prestazioni di lavoro autonomo per le quali non e ‘previsto l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego. In proposito ,l’Inps, con la circolare n. 57/2014, ha fornito importanti chiarimenti ,in cui si precisa che la normativa prevede la «validita `delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessa-zione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autono-mo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione nei riguardi delle Direzioni regionali e territoriali dellavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governoe delle Province». Sulla base di tale considerazione l’Inps ha confermato che:«le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora va-lide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunica-zione posti a carico del lavoratore dall’art. 8, comma 5, legge n.160 del 1988, per le integrazioni salariali ordinarie, straordinariee in deroga per cui i lavoratori non sono piu obbligati alla comu-nicazione preventiva di rioccupazione all’Ente previdenziale. Ri-mane comunque l’obbligo per i lavoratori di informare i datori dilavoro della nuova occupazione».
6)SITUAZIONI COMPATIBILITA ‘ OVVERO INCOMPATIBILITA’ TRA LAVORO E CIG
Il combinato disposto delle norme or ora citate non sancisce tuttavia una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata. e la conferma al riguardo viene fornita dalla circolare Inps n.130/2010 ,che prevede quanto di seguito si espone:
a)Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
Si osserva peraltro che ,rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all’integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio». Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.
b)Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.
Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, preventivamente comunicata all’Inps,per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa. Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa. Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.
- c) Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio.
Il dec.legvo n.81/15 ha ripristinato la possibilita’ , non piu’ consentita dopo il 31 .12.2014, di prestazioni di lavoro accessorio , in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali ,nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile ,rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto. Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro annui la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.
d)Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa
.In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il reddito percepito.
- e) Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.
Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività – a differenza del caso contemplato sopra – non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.
- f) Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto. Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Si segnala,peraltro, che.
- a) rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione;
- b) trattandosi di prestazioni di lavoro subordinato ,il datore di lavoro deve adempiere all ‘obbligo della comunicazione preventiva di assunzione al competente Centro Impiego.
7) ACCRERDITO CONTRIBUTI FIGURATIVI DURANTE LAVORO IN CIG
L’accredito della contribuzione figurativa e`previsto dallalegge a tutela di determinati eventi (a titolo esemplificativo: gravidanza e puerperio, malattia, disoccupazione in-dennizzata, Cassa integrazione, Tbc etc.) durante i quali l’assicurato rimarrebbe altrimenti scoperto di contributi. I contributi figurativi sono utili per il raggiungimento deldiritto alla pensione; generalmente vengono accreditati d’ufficio dall’Inps nei casi di disoccupazione indennizzata,Tbc, Cassa integrazione e indennita`di mobilita`mentre solo su domanda negli altri casi. Nel caso di compatibilita`e cumulabilita`totale tra reddito da nuova occupazione e integrazione salariale, non si presentano particolari problemi con riferimento all’accredito dei contributi figurativi. I 2 rapporti di lavoro in essere sono compatibili in quanto non sovrapponibili (avrebbero potutoessere svolti parallelamente in assenza della sospensionelavorativa), percio`accanto alla contribuzione obbligatoria per l’attivita`effettivamente svolta viene accreditata la contribuzione figurativa per i periodi di sospensione. Nel caso di cumulo parziale tra il reddito e l’integrazione,quando percio`il trattamento integrativo viene proporzionalmente ridotto a seguito dello svolgimento di una nuo-va attivita`di lavoro subordinata o autonoma l’accreditamento dei contributi figurativi va eseguito in quota inte-grativa pari alla differenza tra la retribuzione presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale e la retribuzionepercepita in relazione alla nuova attivita`lavorativa svolta. Anche nel caso di lavoro accessorio l’Inps provvedera`asottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle presta-zioni integrative del salario o di sostegno al reddito gliaccrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoroaccessorio.
8) INCENTIVI PER ASSUNZIONE LAVORATORI CASSINTEGRATI
In materia opera l’art.4 ,comma 3,della legge n.236/93 ,in cui si stabilisce che l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro dei lavoratori sospesi in cigs da almeno tre mesi presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,determina il beneficio per 12 mesi del pagamento della contribuzione pari a quella degli apprendisti,nonchè del contributo mensile pari al 50%dell’indennità di cigs che sarebbe spettata per 9 mesi . Detto contributo,invece, viene concesso sino a 21 mesi se gli assunti risiedono nei territori non meridionali e sino a 33 mesi se residenti in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro che effettuano le assunzioni operano negli stessi territori ed a condizione che i lavoratori al momento dell’assunzione sono ultracinquantenni.
9) EFFETTO ASSUNZIONE CASSINTEGRATI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
In merito ,si richiama la Sentenza della Corte Costituzionale n.195/95 .secondo cui: il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento.
ALLEGATI
Si conclude rinviando agli ALLEGATI , contenenti i fac simile da utilizzare per le comunicazioni da parte dei lavoratori in cassa integrazione guadagni circa lo svolgimento delle prestazioni lavorative all’Inps e al datore di lavoro ,nonche’ in ordine al reddito mensilmente percepito.
RACCOMANDATA A.R.
Alla DIREZIONE Provinciale INPS di ….
Alla Ditta………………….
OGGETTO : circolare Inps n.130/ 2010
In ottemperanza alle disposizioni in oggetto ,il/la sottoscritto/a ………………………,nat a ………….il…………………………,residente a in via…………N…….,telef n…….,. in possesso del seguente codice fiscale……………..,in qualità di dipendente della Societa’ …… ,beneficiario/ a ,ma decorrere dal …………,.del trattamento di integrazione salariale ordinaria/straordinaria/in deroga sino al….
c o m u n i c a
che a decorrere dal………….. per un periodo di n.…….mesi,intende svolgere l’ attivita’ lavorativa autonoma di ….. ,essendo titolare di partita IVA n.……………………..
Consapevole che le disposizioni Inps (messaggio n29489 del 23.11.2010) tra l’altro,prevedono che:
- a) Il lavoratore interessato dovrà, quindi, dimostrare e documentare, con cadenza mensile, l’effettivo ammontare dei proventi, al fine di consentire all’Istituto di erogare l’eventuale quota differenziale di integrazione salariale;
- b) nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve, comunque, sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva. Tuttavia per tali particolari casi, al fine di consentire ai lavoratori di continuare a fruire dei benefici di integrazione salariale ,in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R., comprovante il reddito conseguito nell’anno di interesse, il lavoratore autonomo potrà attestare l’ ammontare dei proventi conseguiti attraverso una dichiarazione mensile di responsabilità redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e che evidenzi, in particolare, le conseguenze penali previste dal predetto art. 76 del D.P.R.”;
il/la sottoscritt…, evidenzia che , per l”incertezza che oggettivamente connota l’attività autonoma da intraprendere, l’ ammontare dei redditi derivanti dalla stessa non risulta agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente al momento della presente comunicazione preventiva .
Pertanto ,al fine di consentire all’Inps l’ erogazione dell’eventuale quota differenziale d’integrazione salariale ,il/la scrivente
r i m a n e i m p e g n a to/a ,
in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal TUIR ,comprovante il reddito conseguito nell’anno d’interesse ,ad attestare all’INPS l’ammontare dei proventi conseguiti attraverso una dichiarazione mensile di responsabilità ,redatta ai sensi e per gli effetti degli artt ..46 e 76 del dpr n. .445/ 2000,e che evidenzi ,in particolare ,le conseguenze penali previste dal predetto dpr all’ art.76 .
Allega la seguente documentazione relativa all’attività autonoma da svolgere:
1)………… 2)…….. 3)………..
DATA …………………………………… firma leggibile …………………………………………….
Raccomandata A.R.
Alla Sede Provinciale Inps di….
OGGETTO .Dichiarazione di responsabilità circa i proventi conseguiti con attività autonoma nel mese di………..Anno………..
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia ,nonche’ in riferimento e seguito alla comunicazione dell’inizio di attività autonoma di ………, a decorrere dal ……………per un periodo di…………mesi……, rimessa con Raccomandata A.R n. ……….. del……….., in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal Tuir comprovante il reddito conseguito nell’anno d’interesse, il/la sottoscritto/a ……………..nat a…..il………….,residente a ….in via…..n…,telefono n……,titolare del codice fiscale n…………, dipendente in cigo /cigs/ cig in deroga della Società….. , sotto la personale responsabilita’, ai sensi del’art.46del d p r n. 445/00 , e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art.76 del predetto d p r ,
dichiara
che nel mese di …….dell’anno… l’ammontare dei proventi conseguiti con l’attivita’ dipendente/ autonoma di ……….. è stato pari ad euro…
In fede.
Data….. firma leggibile………………………………….
Fonte Francesco Colaci