Riduzioni contributive per contratti di Solidarietà Difensiva
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 23 del 26.09.2014 con la quale fornisce le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 726/1984.
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, o che alla medesima data hanno in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda si riferisce al periodo previsto nell’accordo, comunque non superiore a 12 mesi.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro il 26 ottobre 2014, secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale. Le istanze sono istruite secondo ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con posta certificata (PEC).
MISE: circolare n. 23 del 26 settembre 2014
Fonte: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
30 settembre 2014