Buoni pasto, nuove regole in vigore dal 9 settembre 2017. Ecco tutte le novità

Buoni pasto, al via le nuove regoleentrate in vigore il 9 settembre 2017. I ticket potranno essere utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l’orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali.

Le novità, introdotte con il Decreto MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2017, puntano a regolamentare ufficialmente l’utilizzo dei buoni pasto che,
a partire dal 9 settembre 2017, potranno essere cumulati, per un massimo di 8; una regola che si uniforma ad una prassi già ad oggi già usata ed abusata.

Le regole precedentemente in vigore prevedevano che i ticket non potessero essere cumulati ma, come noto, in pochi hanno rispettato quanto previsto dalla legge. A partire già dal prossimo sabato di settembre, dunque, chi vorrà utilizzare i buoni pasto per fare la spesa dovrà tenere a mente il limite restrittivo di cumulo ma anche le norme più permissive.

buoni pasto potranno essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part-time, e collaboratori, anche in assenza di pausa pranzo nel proprio contratto di lavoro.

Saranno inoltre nominativi e dunque potrà utilizzarli soltanto il titolare. Non potranno essere ceduti neppure al coniuge per fare la spesa, e il loro utilizzo, se non per il pranzo, è ammesso soltanto per l’acquisto di prodotti di uso alimentare.

Le novità contenute nel decreto MISE da un lato estendono le possibilità di spesa ma dall’altro dispongono limiti chiari.

Ecco quali sono le novità contenute nel decreto MISE e come cambiano i buoni pasto a partire dal 10 settembre 2017.

Buoni pasto, tutte le novità in vigore a partire dal 10 settembre 2017

Le maggiori novità introdotte dal decreto MISE e in vigore a partire dal mese di settembre 2017 riguardano gli esercizi in cui sarà possibile utilizzare i buoni pasto come metodo di pagamento.

Maggiore possibilità di fare la spesa e di mangiare utilizzando i ticket.

Dal 9 settembre potranno accettare i buoni pasto come metodo di pagamento i seguenti soggetti:

  • esercenti somministrazione alimentari e bevande;
  • mensa aziendale;
  • negozianti di prodotti alimentari, supermercati ed esercenti anche in area pubblica;
  • imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società esercenti attività agricola iscritti al Registro delle Imprese sia per vendita al dettaglio che per consumo sul posto di alimenti provenienti dai propri fondi;
  • attività di agriturismo per la vendita e la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti delle proprie aziende agricole;
  • attività di ittiturismo per la vendita e la somministrazione di prodotti derivanti dall’attività di pesca;
  • vendita al dettaglio in mercatini o spacci aziendali.

In sostanza, viene stabilito che i buoni pasto potranno essere utilizzati non soltanto al supermercato ma anche per acquistare prodotti “a filiera corta” e per pranzi o cene in agriturismi, aziende che si occupano di pesca e locali gestiti da imprenditori agricoli e coltivatori.

Chi può utilizzare i buoni pasto?

Le novità diventate ufficiali con la pubblicazione del decreto MISE stabiliscono che i buoni pasto potranno essere utilizzati soltanto dal titolare, ovvero dal lavoratore al quale vengono erogati come servizio sostitutivo di mensaaziendale.

Non potranno essere ceduti a figli o moglie e, inoltre, si potrà pagare con non più di otto buoni pasto per volta. Non possono essere, inoltre, convertiti in denaro o rivenduti e potranno essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Per poter utilizzare il buono pasto questo dovrà, infatti, essere datato e sottoscritto dal titolare: sarà presente uno spazio riservato all’indicazione della firma del lavoratore titolare e per indicare la data di utilizzo.

Cosa diversa, invece, per i buoni pasto elettronici, nei quali l’indicazione del titolare sarà digitalizzata grazie ad un numero ed un codice identificativo e non sarà richiesta l’apposizione di alcuna firma da parte del titolare.

Tassazione buoni pasto resta invariata

Resta invariata la tassazione dei buoni pasto: quelli cartacei restano esenti dalle imposte fino al valore di 5,29 euro, importo che sale a 7 euro per i ticket in formato elettronico, sempre più incentivati in virtù della loro trasparenza e traccibilità.

Il decreto MISE stabilisce che il valore di ogni singolo buono è da intendersi comprensivo di IVA al 10% per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande. In caso di variazioni dell’imposta, il contenuto economico dei contratti stipulati resta invariato, ma le parti avranno facoltà di rinegoziazione.

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