Obblighi contributivi su lavoro sospeso
Con la sentenza n. 19662/2017 la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in tema di obblighi contributivi nel settore edile, precisando che i contributi previdenziali vanno sempre versati, seppur sul minimale, anche qualora il rapporto di lavoro sia stato sospeso senza diritto alla retribuzione.
Il caso in esame riguardava un contenzioso tra l’INPS e l’azienda: i giudici hanno chiarito che la possibilità di non versare i contributi è prevista in determinate ipotesi previste dall’art. 29, comma 1, DL n. 244/1995. L’obbligo di versare i contributi previdenziali viene meno solo se la sospensione consensuale viene preventivamente comunicata all’INPS.
Importante anche la precisazione che:
Se il datore di lavoro non fornisce tale prova, l’azienda deve obbligatoriamente versare i contributi, anche un caso di una sospensione del rapporto, senza diritto alla retribuzione, attuata di comune accordo con i lavoratori (nel caso in esame erano tutti extracomunitari), per consentire loro di ritornare per un periodo nel Paese di origine.
In questa ipotesi, come correttamente ritenuto dall’INPS che chiedeva con cartella esattoriale i contributi omessi dalla società operante nel settore edilizio, trova applicazione la regola del minimale contributivo (ovvero l’onere di pagare i contributi sulla base delle tariffe dei CCNL). Con la sentenza in commento la Cassazione si allinea con il proprio orientamento già espresso con la precedente sentenza n. 9805/2011 in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile.
Fonte: Corte di Cassazione.