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SICUREZZA SUL LAVORO: LA FIGURA DEL DIRIGENTE

Abbiamo constatato una scarsa attenzione, da parte delle Aziende, nell'individuare e gestire, una figura che di fatto, spesso è presente nell’organigramma interno della sicurezza aziendale: quella del “Dirigente”.

Facciamo un po' di chiarezza.

Il Dirigente, secondo l’art.2 del D.Lgs.81/08, è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Si tratta di una definizione ampia che tuttavia offre fondamentali indicazioni per individuare in concreto i soggetti responsabili a fini prevenzionistici; si tratta perciò di un soggetto che esercita un effettivo potere organizzativo dell’attività lavorativa, decisionale in merito alle procedure di lavoro e ai fattori della produzione, nell’ambito di compiti effettivamente attribuitigli dall'organizzazione aziendale.

La definizione legale non prevede alcun livello contrattuale predefinito, dunque qualsiasi lavoratore o socio lavoratore può essere qualificato normativamente come “Dirigente” ai fini dell'attuazione dei compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico di sicurezza del lavoro. Non è inoltre prevista necessariamente la disponibilità di un potere di spesa e, nel caso in cui questo manchi, gli obblighi dirigenziali saranno obblighi gestionali organizzativi e di riferire a chi possiede il potere di spesa le necessità prevenzionistiche emergenti. Inoltre, secondo varie sentenze di Cassazione, tale ruolo, per il “principio dell’effettività” è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (anche di spesa) che gli sono propri: ovvero può essere individuato facendo riferimento tanto all'organigramma funzionale aziendale quanto alle reali mansioni di fatto esercitate.

Attenzione: come distinguere il Dirigente dal “piu’ noto” Preposto

La differenza tra Dirigente e Preposto può essere così sintetizzata, secondo Cass., sez. 4 pen., 1° giugno 2007, n. 21593: “Seppure in materia antinfortunistica debbano ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione tutti coloro che presiedono all'organizzazione del lavoro aziendale, è chiaro che per dirigenti si intendono i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente (essi rappresentano, dunque, l'alter ego del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti); i preposti sono, invece, coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva”.

Come capire se è presente in azienda?

Qualora non espressamente delegato, i criteri tradizionalmente utilizzati per identificare la figura di Dirigente sono i seguenti:

  • il suo essere l'alter ego dell'imprenditore e/o direzione;
  • il possesso di una certa autonomia decisionale (non indipendenza, altrimenti ci si troverebbe di fronte alla figura del datore di lavoro);
  • ampio margine di discrezionalità;
  • esercizio delle sue funzioni svincolato da istruzioni;
  • possibilità di influenzare la vita dell'azienda e/o dell'ufficio e/o del reparto o del cantiere.

Obbligo di formazione

La vigente Normativa prevede che i Dirigenti vengano formati ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.81/08 conformemente ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Detta formazione consta di un corso di 16 ore con obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore (la mancata formazione è punita con: per Art. 37 commi 1,7,9,10 arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20).

Vi invitiamo, fermo restando la possibilità di contattare i nostri uffici (tel. 0861/212226 – rif. Angeletti) ad analizzare l’attuale organizzazione per rilevare l’eventuale già presenza della figura nell’ organigramma della Sicurezza e/o a prendere in considerazione la necessità di prevederla.