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Decreto 04 marzo 2013

Sicurezza nei lavori stradali, dal 20 marzo 2014 nuovi obblighi

 

Dal 20 marzo 2014 gli indumenti ad alta visibilità di classe 1 non sono più ammessi, lo stabilisce il decreto interministeriale del 4 marzo 2013 relativo alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare.

 

Gli indumenti ad alta visibilità dovranno avere come minimo le seguenti caratteristiche:

classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D

classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane

 

Pertanto, dal 20 marzo 2014, tutte le aziende interessate devono organizzare quanto necessario per adempiere all'obbligo di formazione e addestramento sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) dotazione DPI ad alta visibilità; anche i documenti relativi alla sicurezza (DVR, DUVRI o POS) devono riportare le evidenze della relativa valutazione e delle procedure corrette di segnalazione relative ai DPI appropriati.

 

Le norme in questione riguardano tutte le imprese, che svolgono la propria attività esponendo i lavoratori ad interferenze dovute al traffico veicolare su strada.

 

Si ricordano gli aspetti fondamentali del Decreto in questione:

 

- criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (art. 1);

 

- Procedure di apposizione della segnaletica stradale (art. 2) per le aziende interessate: (i gestori delle infrastrutture, di cui all'art.14 D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie);

 -Obbligo di utilizzo di idonei DPI.

 - Formazione: ogni Lavoratore e Preposto deve ricevere a cura del Datore di Lavoro idonea informazione, Formazione e  Addestramento specifici di cui all'Allegato II del decreto 04 marzo 2013.

Tale formazione va intesa  INTEGRATIVA rispetto a quella prevista dall'art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal relativo Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

Si precisa che,  i soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione completo, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia entro il 20/03/2015.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattarci allo 0861/212226 (Vs rif. Silvio Angeletti).