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Diagnosi energetiche obbligatorie per grandi imprese

Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, stabilisce che le grandi imprese eseguano una diagnosi energetica, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

L'obbligo della diagnosi energetica non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 (cfr. DL 102/14 e ISO 50001) o EN ISO 14001 (cfr. DL 102/2014 e ISO 14001), a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica (audit energetico) realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto.

Per tutte le imprese soggette al Dgls, sono previste sanzioni da 4 a 40mila euro per mancata diagnosi e da 2 a 20mila euro per diagnosi non conforme.

Una diagnosi energetica che si può considerare anche come un’opportunità: migliorerà la conoscenza del proprio sistema di domanda e consumo di energia ed individuerà gli interventi attuabili per l’ottimizzazione della resa dei processi produttivi, permettendo di risparmiare energia e quindi denaro.