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Nuovi Accordi Stato – Regioni Formazione RSPP

Dal 7 luglio 2016 la riunione della Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo accordo per la formazione dei Rspp che andrà a sostituire quello del 26 gennaio 2006.

La necessità di procedere ad una integrale revisione dei contenuti del vecchio accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 è dato anche dal quadro normativo in materia, profondamente mutato a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e della successiva emanazione degli accordi o dei provvedimenti in tema di formazione previsti dal medesimo decreto (accordo formazione lavoratori ex art. 37, accordo formazione datori di lavoro ex art. 34, accordo formazione uso attrezzature ex art. 73, comma 5, definizione dei requisiti del formatore a cura della Commissione Consultiva permanente, recepito nel corrispondente decreto interministeriale 6 marzo 2013).

Il nuovo testo revisiona anche gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/08) relativamente alla formazione in modalità e-learning e precisa che i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente accordo. In relazione a quanto previsto all'art. 32, comma 1, lettere c) e d), del D.L. 69/13, nel testo di cui alla legge di conversione (legge 98/13), il nuovo accordo reca – in Allegato III – la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro. In estrema sintesi si riportano, in seguito, i principali assi intorno ai quali vertono gli interventi correttivi operati:

Esonero dai corsi

Viene allargato il novero dei titoli di studio validi (riportato nell'Allegato I) ai fini dell'esonero ai corsi di formazione.

Individuazione dei soggetti formatori

Tra gli stessi vengono ricompresi, come nei precedenti Accordi, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, limitatamente al settore specifico di riferimento, nonché gli Enti bilaterali e gli Organismi paritetici. Tuttavia in una Nota presente nel testo viene specificato che tali soggetti possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e province autonome ai sensi dell'intesa 20 marzo 2008.

Requisiti dei docenti

Viene precisato che i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzio 2013 (qualificazione dei docenti).

Moduli di formazione

Il Modulo A è il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP/ASPP ed ha una durata complessiva di 28 ore (invariato rispetto al precedente Modulo A). Per tale Modulo è consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'Allegato II. Il Modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, viene strutturato diversamente rispetto al modulo B di cui all'Accordo del 26 gennaio. Viene previsto un Modulo comune esaustivo per tutti i settori produttivi della durata di 48 ore (in precedenza la durata variava da 12 a 48 ore a seconda dei macrosettori di riferimento di cui ai Codici ATECO). Questo modulo comune deve essere integrato con la frequenza di ulteriori moduli di specializzazione per i seguenti settori:

- Agricoltura – Pesca (12 ore);

- Cave – Costruzioni (16 ore);

- Sanità residenziale (12 ore);

- Chimico – Petrolchimico (16 ore).

Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP e ad una durata di 24 ore (invariata rispetto al precedente) e deve consentire di acquisire specifiche conoscenze, abilità relazionali e gestionali.

Aggiornamento

Le ore complessive dell'aggiornamento, fissate in base al ruolo sono rispettivamente:

- ASPP – 20 ore (in precedenza 28 ore);

- RSPP – 40 ore (in precedenza da 40 a 60 a seconda dei macrosettori).

Viene ritenuto preferibile che il monte ore complessivo dell'aggiornamento venga distribuito nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'Allegato II. L'aggiornamento può essere ottemperato anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, a condizione che trattino di materie o contenuti coerenti con quanto richiesto dall'accordo e per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo; viene inserito un principio generale (valido per tutti i corsi SSL) che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata (es. CSP/CSE, addetti al Primo Soccorso, operatore PLE) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (in sostanza non va rifatto il corso BASE)

Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro RSPP

Il datore di lavoro, in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP, può svolgere, previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011 (per lavoratori, dirigenti e preposti), anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica di cui al D.M. 6 marzo 2013. Il datore di lavoro la cui attività è inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, può svolgere il corso di formazione RSPP per rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso. Qualora tale condizione venga successivamente meno, il datore di lavoro dovrà integrare la propria formazione, con riguardo alle mutate condizioni di rischio. Analogamente, un datore di lavoro la cui attività risulta essere inserita tra i settori a rischio basso, deve partecipare o integrare la propria formazione qualora abbia al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio-alto.

E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Nelle aziende inserite nel rischio basso, come riportato nella tabella Allegato I all' Accordo 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alle modalità e-learning, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II, per la formazione specifica dei lavoratori. La modalità e-learning può essere anche utilizzata dai lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgano mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

Riconoscimento crediti  formativi e documentazione formazione

Nell'Allegato III viene riportata la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, fra loro. Infine viene individuato, nell'Allegato IV, un modello per la tenuta della documentazione relativa all'avvenuta formazione dei vari soggetti coinvolti.

Per qualsiasi informazione potete contattarci.