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Decreto Fiscale e sicurezza sul lavoro: inasprite le sanzioni

Il Decreto, ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) ed è entrato in vigore a partire dal 22 ottobre 2021 e si inserisce all’interno di una strategia di intervento da parte del Governo volta ad:

A. ampliare e rafforzare il processo di controllo delle regolarità delle organizzazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attuando al tempo stesso una semplificazione delle attività di vigilanza;

B. inasprire il pacchetto di sanzioni previste nei confronti di quelle imprese che si rendessero protagoniste di evidenti violazioni delle norme in materia.

Il punto sul quale il Decreto si è soffermato maggiormente è il contrasto al lavoro irregolare, che è una delle cause se presente di incremento agli infortuni sul lavoro. Si stabilisce infatti che in caso di almeno il 10% dei lavoratori rispetto ai quali l’impresa non abbia attuato alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, si attiva il procedimento di sospensione, prima il limite era del 20%.

Se il lavoratore irregolare è anche l'unico occupato dell'impresa la sospensione non ha luogo, viceversa quando il procedimento viene attivato non è possibile per tutta la sua durata avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, il soggetto sospeso dovrà pagare una somma pari a 2.500 euro se ci sono fino a cinque lavoratori irregolari e 5.000 euro qualora siano di più. Finora la sanzione era di euro 2.000 a prescindere dal numero dei lavoratori - sanzioni persino raddoppiate se, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la stessa impresa risulta già destinataria di un provvedimento di sospensione (art. 14, comma 10 lettera D del D.lgs. 81/08 come modificato dal DL 146/2021).

Il decreto oltretutto amplifica l'alveo degli interventi sospensivi individuandoli direttamente nel nuovo Allegato I del D.Lgs. 81/08.

La ripresa delle attività è consentita soltanto dopo che:

A. siano state ripristinate le regolari condizioni di lavoro

B. sia stata pagata una somma aggiuntiva di un importo variabile a seconda delle violazioni.

Anche il potere della revoca della sospensione è stato oggetto di modifica, il provvedimento può essere revocato su istanza dell'imprenditore:

A. Regolarizzazione lavoratori

B. Ripristino regolari condizioni di lavoro

C. Rimozione delle conseguenze

Il Decreto rafforza i poteri dell' INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), il provvedimento Parifica in pratica, le funzioni di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tra Aziende Sanitarie Locali e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si tratta di una rilevante novità dal momento che finora la titolarità principale della vigilanza in materia era affidata ai servizi ispettivi delle ASL, mentre all’Ispettorato Nazionale del Lavoro spettava invece una competenza limitata a determinate materie (ad esempio l’edilizia).

Viene inoltre rafforzata la banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), mirando a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

L’INAIL dovrà, a sua volta, rendere disponibili alle Aziende Sanitarie Locali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

Tra le cause della sospensiva c'è anche la mancata formazione e addestramento dei lavoratori, oltre ad una sanzione di Euro 300,00 a lavoratore, l' Api quindi è disponibile per le Aziende associate a controllare la documentazione relativa alla formazione onde evitare spiacevoli sanzioni.

In allegato:

- Estratto testo DL 146/2021 e slide presentazione Governo