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Novità Decreto Sicurezza

La definitiva conversione in legge del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n.146/2021) rappresenta un’innovazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/2008, di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I        (tabella sanzionatoria).

L’ampiezza dell’intervento può leggersi come una “mini-riforma” del Testo Unico volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento, operando contemporaneamente su cinque punti:

- un’implementazione delle attività formative e di addestramento;

- l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e responsabilità del preposto;

- l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;

- la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;

- il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è previsto l’irrigidimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Formazione e addestramento

Si prevede anzitutto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:

- l’individuazione di: durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

- la specifica della modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Importante novità il coinvolgimento in piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti.

L’art.37, come modificato dal DL Fiscale convertito aggiunge al comma 5 che finora recitava solo: “5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” una ulteriore precisazione:

«L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;

Viene precisato che l'aggiornamento periodico dei preposti deve essere svolto interamente in presenza e ripetuto con cadenza almeno biennale (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).

Preposto

Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto o i preposti, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio (art. 18, comma 1, lettera b-bis).

Si ribadisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto a misure, a dispositivi e a strumenti di protezione collettiva e individuale, lo stesso è obbligato a intervenire, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività se rileva deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro o ogni condizione di pericolo.

In regime di appalto o di subappalto i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente al Committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

Ispettorato del lavoro

Il D.L. n. 146/2021 ricolloca l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La vigilanza puo’ essere svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.

Sospensione dell’impresa

Per i casi di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la legge di conversione prevede anche l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 novellato. 

Viene ripristinato per la sospensione il riferimento al rischio d’amianto: torna confermata la gravità della mancata notifica all'Organo di Vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell’Allegato.

D’altra parte si stabilisce, che in caso l’azienda incorra in sospensione, a fronte del necessario allontanamento dei lavoratori, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

Organismi paritetici

Infine, si prevede l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:

- imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

- rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

I dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.

Sarà nostra cura, al momento della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, darVi opportune indicazioni.

Si allega il link del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/20/21A07536/sg