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Stress - lavoro correlato emanate le Linee Guida del Ministero del Lavoro

Stress - lavoro correlato emanate le Linee Guida del Ministero del Lavoro


Si segnala che sono state approvate in data 17 novembre scorso dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro “Le indicazioni della Commissione Consultiva per la valutazione dello stress per la  valutazione del rischio stress lavoro correlato” (art. 6, comma 8, lett. mquater, d.lgs. n. 81/20028).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 novembre u.s. ha reso noto il documento tramite Lettera Circolare.

Il documento contiene le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato con l’obiettivo di superare le difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, resa definitivamente obbligatoria dall’art. 28 del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro. Il 31 dicembre 2010 è la data di decorrenza di tale obbligo a partire dalla quale i datori di lavoro dovranno dare avvio all’adeguamento della valutazione secondo quanto prescritto.

La finalità del documento è quello di indirizzare le attività dei datori di lavoro, loro consulenti e organi di vigilanza sul percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, come parte integrante della valutazione dei rischi e delineare un protocollo che possa essere gestito dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo (ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.)

Il modello introdotto si articola in due fasi progressive:

1.    una necessaria valutazione preliminare che consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili afferenti a fattori di contesto o di contenuto del lavoro quali ad esempio gli indici infortunistici; le assenze per malattia; il turnover; l’entità dei procedimenti e delle sanzioni; le segnalazioni del medico competente. Tale attività viene fatta attraverso liste di controllo gestite direttamente dal datore di lavoro, con il supporto dei suoi ausiliari.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi.

2.    una valutazione approfondita eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. Quest’ultima, a differenza della precedente, si basa sulla valutazione della percezione soggettiva delle proprie condizioni di lavoro da parte dei lavoratori e richiede il ricorso a strumenti di investigazione adeguati quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, che consentano di capire la posizione dei lavoratori rispetto ai quei fattori prima valutati solo oggettivamente.

In relazione alla seconda fase di valutazione vengono fornite differenziate indicazioni in relazione alla dimensione aziendale:
•    Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori;
•    Nelle aziende fino a cinque lavoratori è possibile una generale semplificazione di tale fase prevedendo direttamente l’utilizzo di semplici riunioni informali con i lavoratori interessati.

Infine, il documento nella sua parte finale fa salve le valutazioni del rischio da stress-lavoro correlato effettuate coerentemente ai contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, salvo aggiornamenti della stessa valutazione - in base a quanto prescritto - nelle ipotesi previste dal Testo Unico in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Scarica la circolare del Ministero del Lavoro in formato >.pdf<