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DM sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

DM sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

 

INAIL rende note le modalità di richiesta di verifica delle attrezzature di lavoro, il cui obbligo discende dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal successivo decreto interministeriale 11 aprile 2011.
 
A partire dal 24 maggio 2012 è possibile:
 
per gli utenti già iscritti a Punto cliente del portale INAIL, inoltrare la richiesta mediante l’attivazione della nuova procedura online;
 
per gli utenti non ancora iscritti a Punto Cliente, utilizzare il modulo cartaceo (Link) pubblicato nella sezione Modulistica del portale INAIL.
 
Per eventuali richieste di informazioni rivolgersi:
 
al Contact Center: Tel. 803164, per problematiche inerenti l’accesso e l’utilizzo della procedura e per informazioni di carattere generale sulla normativa
 
al servizio di posta elettronica INAILRisponde, per problematiche inerenti l’accesso alla procedura, per informazioni di carattere generale sulla normativa e per informazioni tecniche
 
alle Sedi INAIL competenti per l’erogazione del servizio di verifica, per problematiche inerenti l’accesso e l’utilizzo della procedura, per informazioni di carattere generale sulla normativa e per informazioni tecniche.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

Si compone di sei articoli e tre allegati in cui vengono disciplinati:
1.  le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 (artt 2, 3, 4, allegato II);
2.  i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati (art. 5, allegato I, allegato III)
3.  individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.

Si evidenzia che l’art. 71, comma 11 del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 prevede che “il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.  La prima di tali verifiche è effettuata dall’ INAIL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle Asl o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Le attrezzature comprese nel campo di applicazione e individuate nell’Allegato VII al citato decreto legislativo sono:
• Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori   a      forza centrifuga
• Gruppo SP – Sollevamento persone
• Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento.

In sintesi il Decreto in argomento dispone che:
• la titolarità della prima verifica periodica per le attrezzature di lavoro contenute nel suddetto Allegato VII è dell’INAIL. Il tempo per effettuare la verifica è di 45 gg dalla richiesta effettuata dall’ azienda;
• la titolarità delle verifiche successive alla prima rimane dell’ASL, da effettuarsi entro 30 gg dalla richiesta;
• il datore di lavoro, all’atto della richiesta di verifica, indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare si avvale laddove impossibilitato a rispettare i tempi indicati dal decreto.  Il datore di lavoro, nella scelta del soggetto da indicare, può scegliere all’interno di un elenco di soggetti   abilitati messo a disposizione dal titolare della funzione di verifica (INAIL, ASL);
• decorsi i termini temporali per l’effettuazione delle verifiche, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati pubblici e privati, indicato in fase di richiesta, informando il soggetto titolare stesso.             
• Le modalità di effettuazione delle prima verifica e delle verifiche successive vengono dettagliate nell’allegato II.

Per informazioni è possibile contattare il sig. Angeletti Silvio al numero 0861/212226.