DM sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
DM sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
Si compone di sei articoli e tre allegati in cui vengono disciplinati:
1. le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 (artt 2, 3, 4, allegato II);
2. i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati (art. 5, allegato I, allegato III)
3. individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.
Si evidenzia che l’art. 71, comma 11 del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 prevede che “il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ INAIL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle Asl o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Le attrezzature comprese nel campo di applicazione e individuate nell’Allegato VII al citato decreto legislativo sono:
• Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
• Gruppo SP – Sollevamento persone
• Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento.
In sintesi il Decreto in argomento dispone che:
• la titolarità della prima verifica periodica per le attrezzature di lavoro contenute nel suddetto Allegato VII è dell’INAIL. Il tempo per effettuare la verifica è di 45 gg dalla richiesta effettuata dall’ azienda;
• la titolarità delle verifiche successive alla prima rimane dell’ASL, da effettuarsi entro 30 gg dalla richiesta;
• il datore di lavoro, all’atto della richiesta di verifica, indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare si avvale laddove impossibilitato a rispettare i tempi indicati dal decreto. Il datore di lavoro, nella scelta del soggetto da indicare, può scegliere all’interno di un elenco di soggetti abilitati messo a disposizione dal titolare della funzione di verifica (INAIL, ASL);
• decorsi i termini temporali per l’effettuazione delle verifiche, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati pubblici e privati, indicato in fase di richiesta, informando il soggetto titolare stesso.
• Le modalità di effettuazione delle prima verifica e delle verifiche successive vengono dettagliate nell’allegato II.
Per informazioni è possibile contattare il sig. Angeletti Silvio al numero 0861/212226.