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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2012/2013

L’Inail, in data 14 gennaio 2013, ha pubblicato nel proprio sito il manuale per la corretta gestione e compilazione dell’autoliquidazione del premio 2012-2013.

Nell’ opuscolo, oltre alle consuete indicazioni e istruzioni, sono da segnalare le date di versamento dei premi a saldo 2012 e rata 2013 e le specifiche in merito alle riduzioni e/o esenzioni per particolari settori che di seguito riportiamo.

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”;

Entro il 16 marzo il datore di lavoro deve:
- presentare la dichiarazione delle retribuzioni in modalità telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. on line;
- presentare l’istanze in modalità telematica delle richieste di riduzione del premio 2013 in base alle retribuzioni presunte per lo stesso anno.

L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, utilizzando il modulo cartaceo.

Per l’autoliquidazione 2012/2013 il termine del 16 febbraio è posticipato al 18 febbraio 2013 e il termine del 16 marzo al 18 marzo 2013.

RIDUZIONI PREMI

Riduzione per il settore edile (D.M. 30.10.2012)

La riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2012 è fissata nella misura dell’ 11,50% e si applica alla sola regolazione 2012. La riduzione si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

IN ALLEGATO LA GUIDA INAIL