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Emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012 il comunicato del Ministero del Lavoro sul "Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo".

 Il Ministero rende noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento allegato al decreto, approvato dalla Commissione consultiva in data 16 maggio 2012, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

All’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, il legislatore definisce il campo di applicazione rivolto ai datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori. Anche i datori di lavoro di imprese fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo l’allegato al decreto suddetto.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. si considerano assolte in caso adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto in parola.

Si ricorda comunque che l’interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.

Si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota ha chiarito il termine finale per l’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); nella nota si precisa che la possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi mediante autocertificazione TERMINA il 31 maggio 2013 e non il 30 giugno 2013 come precedentemente detto.

Si ricorda comunque che l'interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.

Per qualsiasi informazione è a Vs disposizione il sig. Angeletti Silvio.