Formazione: semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata
Con l'articolo 35 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, è prevista l’individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di semplificazioni della documentazione per dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle 50 giornate di lavoro nel corso dell’anno solare.
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.