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Agevolazioni previste DPCM 185/16

L’art.2 del DPCM n.185/2016 apporta alcune modifiche al testo deldec.legvo n.148/15 ,per favorire l’occupazione .

Rientrano in dette modifiche le seguenti:

A)   quella riguardanti  le imprese interessate da accordi governativi sottoscritti  entro il il 31/07/2015  ;

B) quelle concernenti lavoratori ed imprese situati in “aree complesse”

Per quanto riguarda le modifiche di cui alla lettera A) ,si precisa che la stessa  fa riferimento   all’art.42  del citato dec.legvo 148/15 ,. nel cui testo ,il DPCM in parola  quale ,dopo il comma 4, ha aggiunto il comma 4 -bis , riguardante gli  accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 per imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, con ricadute occupazionali di grossa rilevanza e tali da condizionare lo sviluppo economico del territorio.

Per i suddetti accordi governativi , laddove  il piano industriale ha previsto il ricorso al contratto di solidarietà, si stabilisce che  può essere concessa, a domanda, una riduzione della contribuzione ( per effetto del  richiamo all’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996) per una durata che non può essere superiore a 24 mesi e che viene stabilita dalla commissione di quattro membri istituita presso la Presidenza del Consiglio, composta da un rappresentante della stessa, del Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell’Economia.

Le   aziende interessate , a fronte di una riduzione di orario che supera la misura del 20%, fruiscono di uno “sconto contributivo” pari al 35% della contribuzione a loro carico per le ore effettivamente lavorate. La copertura finanziaria esplica i propri effetti sugli anni 2017 e 2018: essa è pari, rispettivamente, a 90 ed a 100 milioni di euro.

La norma richiamata ,ossia l’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996,  comporta il  riferimento ad un decreto ministeriale  n. 17981 del 14 settembre 2015 ,che prevede quale condizione per l’accesso ai benefici l’obbligo di prevedere un miglioramento della produttività di entità analoga al beneficio contributivo: ebbene, nel caso di specie (è questa la novità) cio’ non viene richiesto.

Le modifiche concernente la sopra precisata lettera B),si rimarca che il DPCM n.185/16 ha introdotto il comma 11-bis all’interno dell’art. 44. d.legvo 148/15, secondo cui:

a) per i lavoratori delle c.d. “aree complesse” ,il trattamento di Cigs, una volta raggiunti i limiti massimi tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016, può essere prorogato per un massimo di 12 mesi a condizione che le imprese dalle quali dipendono, presentino piani di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive, concordati con le Regioni e finalizzati alla ricollocazione del personale;

b) l’accordo va stipulato presso il Ministero del Lavoro alla presenza di un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico.

c)la copertura economica per il 2016 è pari a 216 milioni di euro.

In merito a quanto precede ,si segnala che:

1)con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle caratterizzate da crisi complessa (art. 27 del Decreto Crescita 2012 e successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2013), sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell’occupazione;

2)con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282, sono fornite ulteriori indicazioni specifiche e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese.