Il Dec.legvo n.151/2015 ,in vigore dal 24 settembre 2015, che contiene disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’,risulta modificato dall’art.5 del Dpcm 185/16 per tre questioni concernenti rispettivamente :
A) la legge n. 68/1999 ;
B)la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la video sorveglianza;
C) le dimissioni telematiche.
i cui asèpetti si espongono di seguito
A)Modifiche alla normativa sul collocamento dei disabili
Le correzioni in materia concernono i seguenti aspetti:
a)Sono computabili tra il personale disabile i lavoratori, assunti non per il tramite del collocamento obbligatorio, che presentino una capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60% ,mentre la disposizione attuale parla soltanto di “superiore”, cosi’ da renderla equivalente . a quella di cui comma 4 dell’art. 4 secondo cui ” risultano computabili i soggetti divenuti disabili, per infortunio o malattia, con una percentuale pari o superiore al 60% durante il rapporto di lavoro…”
b) Ex art.15 ,comma 1,legge 68/99 Per ogni giorno di scopertura dal momento in cui scatta l’obbligo di assunzione, è pari a 5 volte 30,64 euro (il riferimento è’ l’importo del contributo esonerativo ex art. 5, comma 3 – bis), ossia 153,20 euro.,che è diffidabile ex art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, e richiede , la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona disabile avviata al lavoro.
B)Installazione impianti audiovisivi
La modifica riguarda la riscrittura del terzo periodo del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 300/1970. In caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali interne l’autorizzazione preventiva alla installazione di telecamere o altri dispositivi di cui parla il comma 1 (e per le motivazioni ivi riportate che fanno riferimento alle esigenze tecnico – produttive, alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela del patrimonio aziendale) viene rilasciata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro ( che sostituisce la Direzione territoriale del lavoro) e, qualora riguardi sedi ubicate in territori diversi, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale (e non più dal Ministero del Lavoro attraverso la Direzione Generale per le Relazioni Industriali). ,il che non esclude il ricorso giudiziario.
C) Procedura delle dimissioni
1)l’.art. 26, comma 8-bis ,del dpcm in esame prevede l’esclusione del personale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dalla procedura on-line prevista dall’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2001 e dal modello approvato con il D.M. 15 dicembre 2015. ,così come previsto, in via amministrativa, dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2016.
2) Il comma 4 dell’art. 26 concerne i soggetti che possono effettuare la procedura delle dimissioni telematiche per il lavoratore nel caso in cui lo stesso, senza possedere il PIN INPS, le fornisca con il supporto di altre persone od enti accreditati (organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, Enti bilaterali) : il Legislatore delegato ha aggiunto nell’elenco i consulenti del lavoro e gli Ispettorati territoriali del Lavoro.
A differenza di quanto si aspettava, il provvedimento delegato in esame non tratta del problema, sollevato da più parti, circa l’ipotesi in cui il lavoratore non rassegni le dimissioni secondo la procedura
E’ vero che , ormai anche i consulenti del lavoro ed i funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro sono inclusi tra i soggetti che possono compilare il modello delle dimissioni “in affiancamento” del lavoratore,ma tale possibilita’ non risolve il problema che si pone quando il dipendente si allontana dal posto di lavoro ,omettendo di formalizzare le dimissioni utilizzando la procedura telematica.